Nel periodo gennaio-settembre 2024 sono state registrate 433.002 denunce di infortunio, con un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo aumento è dovuto esclusivamente agli incidenti verificatisi in itinere, ossia durante il tragitto casa-lavoro, mentre i casi di infortuni sul lavoro sono rimasti pressoché stabili. I casi mortali, invece, sono stati 776, con un incremento del 2% rispetto al 2023. Inoltre, sono aumentate in modo significativo le denunce di malattie professionali, che hanno raggiunto quota 65.333, segnando un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Questi dati sono stati pubblicati nella sezione "Open Data" del sito INAIL, dove è possibile consultare informazioni dettagliate sulle denunce di infortuni (comprese quelle mortali) e malattie professionali fino al mese di settembre. In questa sezione sono anche disponibili tabelle comparative tra i mesi (settembre 2023 vs settembre 2024) e tra i periodi annuali (gennaio-settembre 2023 vs gennaio-settembre 2024). È importante sottolineare che i dati pubblicati sono provvisori e potrebbero subire modifiche con la conclusione dell'iter amministrativo e sanitario relativo a ciascuna denuncia. Infortuni sul lavoroNel complesso, le denunce di infortunio nel 2024 sono aumentate dello 0,5% rispetto al 2023, ma si riscontra una diminuzione rispetto agli anni precedenti, in particolare rispetto al 2022 e al 2019, l'anno precedente la pandemia. Rispetto agli occupati, l'incidenza degli infortuni sul lavoro è scesa dell'11,1% dal 2019 al 2024. A settembre 2024, i casi di infortuni avvenuti in occasione di lavoro hanno mostrato una lieve diminuzione (-0,3%), mentre gli incidenti in itinere (durante il tragitto verso o da il luogo di lavoro) sono aumentati del 5,1%. Per quanto riguarda i settori, l'istruzione ha registrato il maggiore incremento nelle denunce (+46,9%), seguita dalla sanità e assistenza sociale (+25,1%) e dalla manutenzione e installazione di apparecchiature (+18,8%). Tra le altre categorie con un aumento significativo ci sono la fornitura di servizi legati all'acqua e alla gestione dei rifiuti (+16,2%), il noleggio e i servizi di supporto alle imprese (+14,8%), e le costruzioni (+11,6%). L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nelle Isole (+2,3%), seguito dal Centro (+1,2%), Nord-Ovest (+0,6%) e Nord-Est (+0,1%). Il Sud ha registrato una riduzione nelle denunce (-0,7%). Tra le regioni con il maggiore incremento percentuale si segnalano le province autonome di Trento (+14,8%) e Bolzano (+4,5%), l’Umbria (+3,9%), la Sicilia (+3,1%) e la Calabria (+2,6%). D'altro canto, le regioni con i cali più evidenti sono la Basilicata (-5,4%), l’Abruzzo (-4,2%) e l’Emilia Romagna (-1,8%). A livello di genere, l’aumento nelle denunce è stato registrato principalmente tra le lavoratrici (+1,4%), con una crescita da 150.363 a 152.435 casi, mentre tra gli uomini il numero di denunce è rimasto stabile (280.466 a 280.567, +0,04%). L'incremento è stato particolarmente significativo tra i lavoratori extracomunitari (+5,5%), mentre si è registrato un calo tra gli italiani (-0,3%) e i comunitari (-4,7%). L'analisi per classi di età mostra aumenti tra i più giovani (under 15, +20,6%), che riflettono soprattutto l'incremento degli infortuni tra gli studenti, anche a causa dell'estensione dell'assicurazione INAIL alle scuole nel settembre 2023. Aumentano anche gli incidenti nelle fasce di età 20-29 anni (+1,7%) e 60-74 anni (+5,5%). Per contro, si osservano diminuzioni tra gli adolescenti (15-19 anni, -2,6%), tra i 30-59enni (-2,7%) e tra gli over 74 (-1,3%). Casi mortaliNel periodo gennaio-settembre 2024 sono stati denunciati 776 incidenti mortali sul lavoro, con un aumento di 15 casi rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante l’aumento rispetto all’anno scorso, il numero di decessi è in calo rispetto agli anni precedenti, come nel 2021 (-134) e nel 2020 (-151). L’incidenza dei decessi sul totale degli occupati è scesa da 3,38 decessi per 100.000 occupati nel 2019 a 3,24 nel 2024 (-4,1%), ma è aumentata dello 0,9% rispetto al 2023 (da 3,21 a 3,24). A livello nazionale, si è verificata una riduzione dei casi mortali in occasione di lavoro, che sono passati da 593 a 567, mentre gli incidenti mortali in itinere sono aumentati da 168 a 209. Il settore che ha registrato il maggior numero di decessi è stato quello delle costruzioni, con 106 morti denunciati (rispetto ai 92 del 2023). Altri settori con un alto numero di decessi sono il comparto manifatturiero (71 casi), il trasporto e magazzinaggio (66 casi), e il commercio (39 casi). Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, si segnala un aumento dei decessi nel Nord-Ovest (da 202 a 219), al Centro (da 138 a 151) e nelle Isole (da 66 a 79), mentre al Sud e nel Nord-Est si sono registrati dei cali. Tra le regioni con gli aumenti più significativi ci sono la Lombardia (+20), il Lazio (+17) e l’Emilia Romagna (+14), mentre per i cali maggiori si segnalano il Veneto (-19), la Campania (-13) e l’Abruzzo (-9). L’aumento nei decessi mortali riguarda principalmente i lavoratori maschi, con un aumento da 707 a 713 casi, ma anche le lavoratrici, i cui decessi sono passati da 54 a 63. A livello di nazionalità, le denunce mortali degli extracomunitari sono aumentate da 106 a 127, mentre quelle degli italiani sono diminuite da 618 a 605 e quelle dei comunitari sono passate da 37 a 44. L'analisi per classi di età evidenzia aumenti significativi tra gli over 45, con un incremento delle denunce tra i 45-54enni (+10,1%), i 55-59enni (+2,7%) e gli over 59 (+7,9%). Si sono invece registrate diminuzioni tra i 15-19enni (da 15 a 9), i 25-34enni (da 81 a 72), e i 40-44enni (da 69 a 55). Al 30 settembre 2024, sono state registrate sei denunce di incidenti plurimi, che hanno causato un totale di 23 decessi, sei dei quali stradali. Nel 2023, durante lo stesso periodo, le denunce di incidenti plurimi erano state 12, con 31 decessi, di cui 17 coinvolgevano mezzi di trasporto. Denunce di malattia professionaleLe denunce di malattia professionale nei primi nove mesi del 2024 sono state 65.333, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo incremento è ancora più marcato rispetto agli anni precedenti: +48,7% rispetto al 2022, +61,4% rispetto al 2021, e +106,1% rispetto al 2020. Le patologie più comunemente denunciate sono quelle osteo-muscolari e del tessuto connettivo, seguite dalle malattie del sistema nervoso e dell’orecchio, dai tumori e dalle patologie respiratorie. I dati evidenziano un aumento delle malattie professionali soprattutto nel settore Industria e servizi (+22,2%), Agricoltura (+21,6%) e Conto Stato (+9%). A livello territoriale, gli incrementi sono stati più pronunciati nel Sud (+31,2%) e nelle Isole (+27%), mentre al Nord-Ovest e nel Nord-Est l’aumento è stato più contenuto (+14,9% e +13,5%, rispettivamente). Per quanto riguarda il genere, gli uomini hanno registrato un aumento di 8.947 denunce (da 39.372 a 48.319), mentre le donne hanno visto un incremento di 2.831 denunce (da 16.640 a 19.471). Gli stranieri hanno visto un incremento maggiore (+28,1%), con 12.309 malattie denunciate. A livello di età, i maggiori aumenti sono stati registrati tra gli over 60 (+25,9%) e i 50-59enni (+19,9%). ConclusioniIn generale, i dati mostrano una continua crescita delle denunce di infortuni e malattie professionali, con un'impennata delle malattie professionali, in particolare quelle muscolo-scheletriche e nervose. La flessione nella mortalità e la crescente attenzione ai rischi legati al lavoro da parte delle istituzioni suggeriscono che c'è una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza sul lavoro, anche se permangono sfide significative, soprattutto in determinati settori e gruppi di lavoratori. Fonti: Inail
Leggi tuttoLa norma UNI 9994-1, recentemente aggiornata dalla Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi, introduce modifiche significative per quanto riguarda il controllo iniziale e la manutenzione degli estintori antincendio. Questo aggiornamento mira a garantire una maggiore sicurezza e a migliorare l’efficienza delle apparecchiature utilizzate nella protezione contro gli incendi, stabilendo procedure tecniche che permettono di mantenere le prestazioni degli estintori nel tempo. Obiettivi della norma e ambito di applicazione La norma rivista, intitolata “Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”, specifica le modalità operative per diverse fasi della gestione degli estintori, tra cui: Sorveglianza Controllo iniziale Controlli periodici Revisioni programmate Collaudi L’obiettivo principale è assicurare che gli estintori rimangano sempre in perfette condizioni di funzionamento attraverso un piano di manutenzione regolare e ben strutturato. Tuttavia, la norma non si occupa dell’installazione degli estintori, ma si concentra su ciò che accade successivamente, ossia sulla loro gestione e manutenzione. Responsabilità e manutenzione La responsabilità di organizzare e documentare le attività di manutenzione ricade sulla persona incaricata, che deve predisporre un programma dettagliato e conservare una registrazione accurata di tutte le ispezioni eseguite. È fondamentale seguire sia le indicazioni della norma che quelle fornite dal produttore degli estintori, per garantire che gli apparecchi restino efficaci nel tempo e che la protezione contro gli incendi sia mantenuta ai livelli stabiliti al momento dell’installazione. La manutenzione deve essere svolta da tecnici qualificati o da aziende specializzate, in possesso delle competenze e delle attrezzature necessarie per operare nel rispetto delle disposizioni normative. In alcuni casi, potrebbe essere necessario pianificare interventi straordinari, da valutare insieme a esperti, soprattutto in presenza di rischi particolari. Aggiornamenti principali della norma UNI 9994-1 del 2024 L'aggiornamento del 2024 introduce alcune importanti novità rispetto alla versione precedente. Tra queste spiccano: Classificazione degli estintori a base d'acqua: Viene ora fatta una distinzione tra estintori a pressione permanente e a pressione ausiliaria, in base alla presenza di acqua con o senza additivi (compresi quelli privi di fluoruri). Modifiche alle tempistiche di revisione e collaudo: Estintori a polvere: revisione ogni 5 anni (prima ogni 3 anni) e collaudo ogni 10 anni (invece di 12). Estintori a CO2: revisione ogni 5 anni e collaudo ogni 10 anni. Estintori a idrocarburi alogenati: revisione ogni 6 anni e collaudo ogni 10 anni. Estintori a base d’acqua a pressione permanente e ausiliaria: revisioni ogni 24, 48 o 60 mesi e collaudo a 72 o 120 mesi, in base ai materiali utilizzati. Revisione della terminologia e altre novità Tra le altre modifiche apportate dalla nuova norma, si evidenzia la revisione della terminologia, come la sostituzione del termine “prototipo omologato” con “prototipo autorizzato”. Inoltre, è stato introdotto il controllo del trattamento di plastificazione interna dei serbatoi degli estintori ad acqua a pressione permanente durante le fasi di manutenzione, per garantire un’efficienza maggiore e ridurre il rischio di malfunzionamenti. La procedura di manutenzione straordinaria è stata semplificata, mentre quella relativa al collaudo è rimasta invariata. Resta confermato il termine massimo di 18 anni per il ritiro degli estintori dal servizio attivo. Infine, la norma impone che i ricambi e gli agenti estinguenti siano conformi al prototipo certificato e che al termine delle operazioni venga consegnata al committente una copia del documento di manutenzione. Riferimenti normativi e conclusioni La norma UNI 9994-1 fa riferimento anche alla UNI EN 3-7, che definisce le caratteristiche e i requisiti di prestazione degli estintori portatili. Questo collegamento sottolinea l'importanza di mantenere elevati standard tecnici in tutte le fasi del ciclo di vita di un estintore, dalla produzione alla manutenzione periodica. In conclusione, l’aggiornamento della UNI 9994-1 rappresenta un miglioramento sostanziale nella gestione della manutenzione degli estintori. Le linee guida aggiornate, assieme alla collaborazione tra personale competente e l’attenzione alla documentazione tecnica, sono elementi chiave per garantire che gli estintori restino sempre efficaci e pronti a essere utilizzati in caso di emergenza.
Leggi tuttoUn recente documento dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) affronta il tema della gestione della sicurezza e del benessere nei contesti di lavoro remoto e ibrido. Il rapporto mette in luce sia i benefici che i rischi legati a queste modalità lavorative, ponendo particolare attenzione alle problematiche degli spazi di lavoro virtuali. Negli ultimi anni, l'EU-OSHA ha lanciato la campagna "Lavoro sano e sicuro nell'era digitale", mirata a sensibilizzare il pubblico sulle conseguenze dell'adozione delle tecnologie digitali sul posto di lavoro. Uno degli ambiti di intervento prioritari è proprio il lavoro da remoto e il modello ibrido, con l’obiettivo di promuovere politiche uniformi tra i Paesi membri dell'UE, accurate valutazioni dei rischi e l'implementazione di misure preventive per tutelare i lavoratori anche al di fuori degli uffici tradizionali. Il documento, intitolato "Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere" (Lavoro remoto e ibrido: gestire la sicurezza e la salute ovunque), esplora diversi aspetti, tra cui le differenze tra telelavoro e lavoro ibrido, i vantaggi e le criticità per la salute e la sicurezza, e le peculiarità degli ambienti di lavoro virtuali. Telelavoro e lavoro ibrido: differenze e aspetti fondamentali Le tecnologie digitali hanno reso possibile lavorare a distanza per una parte o la totalità del tempo lavorativo, fuori dai locali del datore di lavoro. Quando tale lavoro si svolge da casa, parliamo generalmente di telelavoro. Durante la pandemia di COVID-19, il telelavoro ha visto una crescita significativa, mentre il lavoro ibrido, che combina il lavoro da remoto con la presenza in ufficio, è diventato particolarmente popolare dopo la fase emergenziale. Il documento evidenzia alcuni punti chiave, tra cui: Nonostante i vantaggi, il lavoro a distanza può avere ripercussioni negative sulla salute dei lavoratori a causa del costante uso delle tecnologie digitali. È essenziale identificare e gestire i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) associati a queste nuove modalità lavorative. Una chiara politica aziendale, combinata con adeguata formazione per dipendenti e dirigenti, è fondamentale per garantire condizioni di lavoro sicure e salutari. Lavoro remoto e ibrido: benefici e rischi per la salute e sicurezza Il lavoro a distanza offre diversi vantaggi: riduce il tempo e lo stress legato al pendolarismo, favorisce un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e può aumentare produttività e concentrazione. Tuttavia, presenta anche dei rischi, come un aumento della sedentarietà, prolungate ore di lavoro, pressione temporale e isolamento sociale. Questi fattori possono aggravare disturbi muscoloscheletrici (dolori a collo, polsi e dita) e problemi legati all’affaticamento visivo causato da una scorretta illuminazione o dalla prolungata esposizione agli schermi. Inoltre, i lavoratori, soprattutto coloro con responsabilità di cura domestica, possono riscontrare difficoltà maggiori. L’esposizione continua alle tecnologie digitali, senza pause adeguate, può portare a fenomeni di "tecnostress", ansia e stanchezza legati all'adattamento a strumenti in continua evoluzione. Questo contesto facilita anche il cosiddetto "presenzialismo digitale", ossia la tendenza a lavorare anche quando non si è in condizioni di salute ottimali, evitando di prendersi giorni di malattia. Ambienti di lavoro virtuali: problematiche e rischi Il lavoro remoto e ibrido crea spazi di lavoro virtuali dove i dipendenti interagiscono attraverso piattaforme digitali. Tuttavia, questi ambienti non sono esenti da pericoli, come il rischio di cyberbullismo o attacchi informatici, che possono colpire soprattutto chi non ha ricevuto una formazione adeguata sull’uso sicuro degli strumenti digitali. Inoltre, fenomeni come phishing e truffe informatiche possono aumentare il livello di stress dei lavoratori, con conseguenze sulla loro salute mentale. Il documento dell’Agenzia EU-OSHA approfondisce molti altri aspetti, tra cui: Rischi specifici legati al lavoro ibrido La necessità di valutare i rischi nei luoghi di lavoro remoti Come assicurare che il lavoro remoto e ibrido avvenga in sicurezza Nel documento, inoltre, vengono suggerite diverse soluzioni per tutelare i lavoratori nel contesto del lavoro remoto e ibrido: Identificazione e gestione dei rischi: È fondamentale identificare e affrontare i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) associati alle nuove modalità lavorative. Ciò implica una valutazione accurata delle situazioni di lavoro per prevenire possibili problematiche. Politiche aziendali chiare: Implementare una chiara politica aziendale che stabilisca disposizioni specifiche per il lavoro remoto e ibrido è essenziale. Questo aiuta a definire diritti e doveri sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Formazione adeguata: Fornire una formazione adeguata ai dipendenti e ai dirigenti è cruciale. Questo garantisce che tutti siano informati sulle pratiche sicure nell'utilizzo delle tecnologie digitali e sulle modalità di gestione del lavoro remoto. Misure preventive: L'implementazione di misure preventive, come pause regolari e buone pratiche ergonomiche, può contribuire a ridurre i disturbi muscoloscheletrici e migliorare il benessere generale dei lavoratori. Supporto per l'equilibrio lavoro-vita: Favorire un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata è un aspetto importante, riducendo lo stress e aumentando la produttività. Monitoraggio della salute mentale: Affrontare i rischi psicosociali, come il tecnostress e l'isolamento, attraverso politiche di supporto e programmi di benessere per i dipendenti può migliorare la salute mentale dei lavoratori. Formazione sulla sicurezza informatica: Fornire formazione specifica sull'uso sicuro degli strumenti digitali per prevenire il cyberbullismo e gli attacchi informatici, riducendo così il livello di stress associato a questi pericoli. Queste soluzioni mirano a creare un ambiente di lavoro remoto e ibrido più sicuro e sano, proteggendo il benessere dei lavoratori. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il documento completo: “Remote and hybrid work: managing safety and health anywhere”, pubblicato nell’ambito della campagna 2024 "Lavoro sano e sicuro nell'era digitale".
Leggi tuttoCome ottenere la patente a crediti La patente dovrà essere richiesta attraverso una procedura telematica sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro. Sarà concessa alle aziende che soddisfano determinati requisiti, necessari per garantire la conformità alle norme di sicurezza sul lavoro. Tra questi requisiti ci sono: Iscrizione alla Camera di Commercio; Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti; Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità; Documento di valutazione dei rischi (DVR); Certificazione di regolarità fiscale (DURF); Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Le aziende devono autocertificare la sussistenza di questi requisiti, e in attesa del rilascio ufficiale della patente, possono continuare a lavorare, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. A chi si applica L'obbligo della patente riguarda tutte le imprese edili, incluse le artigiane, che operano nei cantieri. Sono esentate le aziende che possiedono un certificato SOA di classe III o superiore, come previsto dal Codice degli Appalti Pubblici, e quelle che forniscono solo servizi intellettuali o di mera fornitura. È importante notare che la patente non riguarda solo i cantieri principali, ma anche le aziende che partecipano a specifiche fasi lavorative all'interno dei cantieri stessi. Il sistema dei crediti Al momento del rilascio, la patente a crediti sarà dotata di 30 punti, che permetteranno immediatamente all'impresa di operare nei cantieri. Questo punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti nel corso del tempo, in funzione di investimenti aggiuntivi in sicurezza e formazione. Il punteggio iniziale può variare in base all'anzianità dell'azienda, con un massimo di 10 crediti aggiuntivi per le imprese con oltre 20 anni di attività. Successivamente, ulteriori crediti possono essere assegnati per azioni volontarie che migliorano la sicurezza sul lavoro, come: Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla norma ISO 45001; Investimenti nella formazione dei dipendenti, specialmente per i lavoratori stranieri; Utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza nei cantieri. Ogni biennio senza violazioni può inoltre incrementare il punteggio di un credito, incentivando le aziende a mantenere elevati standard di sicurezza. Decurtazione dei crediti Il sistema della patente a crediti prevede la decurtazione di punti in caso di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. Le sanzioni più gravi includono: 20 crediti in meno in caso di infortunio mortale sul lavoro dovuto a violazioni delle normative di sicurezza; 15 crediti in meno per infortuni che comportano invalidità permanente; 10 crediti in meno per malattie professionali causate dalla mancata adozione delle misure preventive. In caso di riduzione dei crediti, è possibile recuperare i punti persi attraverso un processo di verifica svolto da una commissione composta da rappresentanti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), dell'INAIL e delle aziende sanitarie. Questa commissione può valutare anche eventuali investimenti compiuti dall'azienda per migliorare le condizioni di sicurezza. Sospensione e revoca della patente In presenza di violazioni gravi o recidive, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere la patente, con una durata che può arrivare fino a 12 mesi, a seconda della gravità dell’infrazione. La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, quando la responsabilità è attribuibile al datore di lavoro o ai suoi stretti collaboratori per negligenza grave. In caso di dichiarazioni mendaci nella richiesta della patente, essa può essere revocata. Tuttavia, l'azienda o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente trascorsi almeno 12 mesi dalla revoca. Patente per imprese extra-UE Le aziende con sede in altri Paesi dell'Unione Europea devono presentare una dichiarazione che certifichi l'equivalenza dei documenti di sicurezza rilasciati nel loro Paese di origine, conformemente alla normativa italiana. Se non possiedono tali documenti, dovranno seguire la procedura prevista in Italia per ottenere la patente a crediti. Accesso alle informazioni e trasparenza Le informazioni contenute nella patente saranno disponibili in formato digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e includeranno i dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo, la data di rilascio, il punteggio attuale e gli eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti. Queste informazioni saranno accessibili alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ad altri organismi competenti. Conclusioni La patente a crediti rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la sicurezza nei cantieri edili. Attraverso il sistema di punti, le aziende vengono incentivate a mantenere elevati standard di prevenzione e protezione, mentre le violazioni delle norme vengono severamente punite. Questo sistema si propone di ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorando così la tutela dei lavoratori e garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e conforme alle normative vigenti.
Leggi tuttoI campi elettromagnetici (CEM) sono considerati agenti fisici potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08. Le attività che comportano esposizione ai CEM devono rispettare le disposizioni del Capo IV del Titolo VIII del decreto, che prevede una valutazione obbligatoria del rischio da parte del datore di lavoro. La valutazione del rischio associato ai CEM è un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro, dato che i campi elettromagnetici sono ormai diffusi sia per cause naturali che artificiali. Il D.Lgs. 159/2016, che recepisce la Direttiva Europea 2013/35/UE, impone ai datori di lavoro di considerare attentamente i rischi derivanti da questi campi, con particolare attenzione agli effetti acuti sull'organismo. Per farlo, è necessario misurare accuratamente i livelli di esposizione e attuare strategie di mitigazione attraverso un approccio che integri formazione, monitoraggio costante e pratiche lavorative sicure. Effetti sulla salute dei campi elettromagnetici I CEM possono avere diversi effetti biologici sull'organismo umano, a seconda della loro intensità, frequenza e durata dell’esposizione. Gli effetti acuti includono danni agli occhi, come l’opacizzazione del cristallino, disturbi al sistema nervoso centrale e problemi cardiovascolari, come aritmie o fibrillazione ventricolare, soprattutto in seguito a esposizioni a frequenze più basse (50 Hz). Sebbene non vi siano ancora prove definitive riguardo agli effetti cronici derivanti da esposizioni prolungate, la ricerca è in continua evoluzione e si sta approfondendo il possibile impatto sulla salute nel lungo periodo. Fonti e misurazione dei campi elettromagnetici Le fonti di CEM possono essere sia naturali che artificiali. Tra le fonti artificiali, troviamo impianti per telecomunicazioni, apparecchiature industriali, dispositivi biomedicali e sistemi di distribuzione dell'energia elettrica. La misurazione dei campi elettromagnetici si basa sulla frequenza delle onde, espressa in Hertz (Hz). A seconda della frequenza, i CEM si dividono in diverse categorie, tra cui campi statici (0 Hz), campi a frequenza estremamente bassa (fino a 300 Hz), campi a frequenza intermedia (300 Hz - 10 MHz) e campi a radiofrequenza e microonde (10 MHz - 300 GHz). Limiti di esposizione ai campi elettromagnetici I limiti di esposizione ai CEM sono stabiliti dal D.Lgs. 81/08, che ha recepito la Direttiva Europea 2013/35/UE. I lavoratori professionalmente esposti ai CEM devono rispettare limiti specifici, differenti da quelli applicati alla popolazione generale. In particolare, per i lavoratori non professionalmente esposti, si seguono i valori limite per la popolazione generale, come indicato nella Raccomandazione Europea 1999/519/CE. Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro La valutazione del rischio da CEM nei luoghi di lavoro richiede un’analisi approfondita di tutte le fonti di esposizione. Il datore di lavoro deve garantire che non vi siano rischi significativi per la salute dei dipendenti, seguendo le linee guida della norma CEI EN 50499. Se l’analisi preliminare non evidenzia rischi, non è necessario procedere con ulteriori misurazioni. Tuttavia, in presenza di situazioni ad alto rischio, come quelle legate all’uso di apparecchiature di saldatura elettrica o impianti di riscaldamento a induzione, sarà obbligatorio effettuare valutazioni più dettagliate. Elettrosensibilità e categorie a rischio Alcune categorie di lavoratori possono essere particolarmente sensibili ai campi elettromagnetici, come chi utilizza dispositivi medici impiantati, le donne in gravidanza o le persone con particolari condizioni mediche che rendono il sistema nervoso o cardiovascolare più vulnerabile. Per questi soggetti, potrebbe essere necessario adottare misure di sicurezza aggiuntive rispetto ai normali valori limite. Come proteggersi dai campi elettromagnetici Se i livelli di esposizione superano i limiti previsti, è necessario adottare misure di protezione specifiche per tutelare la salute dei lavoratori. Tra queste, possiamo includere la riduzione del tempo di esposizione, il distanziamento fisico dalle sorgenti di CEM, la rotazione dei compiti tra i lavoratori e l’installazione di barriere schermanti dove necessario. È inoltre fondamentale che i datori di lavoro formino adeguatamente i dipendenti sui rischi legati ai campi elettromagnetici e forniscano dispositivi di protezione individuale, come guanti schermanti o indumenti protettivi, qualora siano raccomandati.
Leggi tuttoDefinizione di Lavoro Notturno Il lavoro notturno si svolge in un intervallo di almeno sette ore, che comprende la fascia oraria tra mezzanotte e le 5 del mattino. Un lavoratore è considerato notturno se lavora almeno tre ore in questo periodo o per un numero minimo di giorni stabilito dai contratti collettivi. In assenza di accordi collettivi, il lavoro notturno deve essere svolto per almeno 80 giorni all'anno, con riduzioni per il part-time. Calcolo dell'Orario di Lavoro Notturno L'orario di lavoro notturno non può superare, in media, le 8 ore giornaliere su un periodo di 24 ore. Tuttavia, i contratti collettivi possono estendere il periodo di riferimento per il calcolo della media oraria. Normativa di Riferimento Il lavoro notturno è regolamentato dal Decreto Legislativo 66/2003, che recepisce le direttive comunitarie riguardanti l'organizzazione dell'orario di lavoro. Questo decreto include definizioni e limitazioni, impone controlli medici periodici e stabilisce l'assegnazione a lavori diurni per chi è fisicamente inidoneo al lavoro notturno. Divieto di Lavoro Notturno per Categorie Specifiche Il lavoro notturno è vietato per determinate categorie di lavoratori, come le donne in gravidanza, i genitori di bambini piccoli, coloro che assistono persone disabili, e i minori. Inoltre, alcuni lavoratori possono accedere anticipatamente alla pensione se svolgono lavori notturni particolarmente faticosi. Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori Notturni Il lavoro notturno può avere effetti negativi sulla salute, come disturbi del sonno, malattie cardiovascolari, problemi digestivi, stress, e aumento di peso. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i turni di notte come probabilmente cancerogeni, associandoli a un aumento del rischio di tumori. Valutazione del Rischio Notturno La pianificazione del lavoro notturno deve considerare vari fattori per ridurre i rischi, come il numero di turni notturni consecutivi e la durata dei turni. I datori di lavoro sono obbligati a effettuare controlli medici preventivi e periodici, almeno ogni due anni, per assicurarsi che i lavoratori siano idonei al lavoro notturno. Studio INAIL: Rischi Infortunistici nel Lavoro Notturno In un recente comunicato del 29 agosto 2024, la Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL ha evidenziato, invece, che i lavoratori notturni hanno un rischio di infortunio complessivamente inferiore rispetto a quelli diurni. Tuttavia, gli infortuni che coinvolgono l'uso di mezzi di trasporto durante il lavoro notturno risultano essere particolarmente pericolosi, con un'incidenza del 21% tra tutte le denunce e del 60% tra i casi mortali nel periodo 2018-2022. A riguardo, consigliamo l'intera lettura del volume INAIL per un'analisi approfondita delle statistiche e delle considerazioni sul fenomeno: Gli infortuni sul lavoro in orario notturno in Italia.
Leggi tuttoUrbino, 29 luglio – I contributi pubblicati sulla rivista online "Diritto della sicurezza sul lavoro" dell'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino offrono spesso un'importante occasione per esaminare tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus su contesti meno noti o poco esplorati sia in conferenze che in documenti accessibili online. Un esempio recente è un articolo pubblicato nel primo numero del 2024 della rivista, intitolato "Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo", scritto da Angelo Delogu, ricercatore in Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con un contratto di ricerca finanziato in parte dall'Unione europea. Il saggio analizza la protezione della salute e sicurezza nel settore sportivo, alla luce della recente riforma del lavoro sportivo. Oltre a esaminare le norme rilevanti contenute nel D.Lgs. 36/2021, l'articolo discute l'adattamento delle regole generali sulla prevenzione a contesti sportivi specifici e le responsabilità connesse. Inoltre, si sofferma su altre disposizioni della riforma, tra cui quelle relative agli impianti sportivi e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e delle discriminazioni. Il contributo si focalizza su tre aspetti principali della riforma e delle relative misure di tutela: Introduzione alla riforma del lavoro sportivo: Il testo inizia con un quadro introduttivo, ricordando che il D.Lgs. 36/2021, modificato successivamente dal D.Lgs. 163/2022 e dall’art. 1 del D.Lgs. 120/2023, ha apportato una profonda revisione delle normative riguardanti enti sportivi professionistici e dilettantistici e i relativi rapporti di lavoro. La riforma è entrata in vigore inizialmente il 2 aprile 2021, ma è stata effettivamente applicata dal 1° luglio 2023. Un punto cruciale della riforma è stata l'abrogazione, dal 1° luglio 2023, della legge n. 91/1981 che regolava precedentemente la materia. La riforma è stata completata con l'emanazione di altri quattro decreti legislativi relativi a vari aspetti del settore sportivo, tra cui la sicurezza negli impianti sportivi e nelle discipline sportive invernali. Tutela della salute e sicurezza: Il testo sottolinea come la riforma attribuisca grande importanza alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori sportivi, materia precedentemente regolata in modo frammentario. Il D.Lgs. 36/2021 integra le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, richiamando l'obbligo di proteggere la salute dei partecipanti alle attività sportive, in particolare dei minori. Tuttavia, per molti aspetti cruciali, si applicano le norme generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, adattate al contesto sportivo. Problemi sollevati dalla riforma: Il contributo evidenzia due problematiche principali. In primo luogo, la disciplina del D.Lgs. 81/2008 è pensata per aziende di medie e grandi dimensioni, rendendola difficile da applicare a realtà sportive particolari. In secondo luogo, il rinvio alle normative generali, subordinato alla compatibilità con le specificità dello sport, può generare incertezze interpretative, soprattutto in materia penale. Viene sottolineata l'importanza di una normativa più chiara e dettagliata per garantire la protezione dei lavoratori in un settore di rilevanza costituzionale e comunitaria.
Leggi tuttoProvvedimenti per la Cassa Integrazione in Caso di Caldo Eccezionale nel 2024 Con l'aumento delle temperature e le ondate di calore anomale durante l'estate, i lavoratori all'aperto affrontano un rischio significativo legato al calore. Nel 2023, il Governo ha implementato misure straordinarie per mitigare questi rischi, che comprendono disidratazione, colpi di sole, vertigini, problemi dermatologici, alterazioni motorie e cognitive, lesioni varie, malattie infettive e stress termico. Questi provvedimenti sono stati estesi anche per il 2024. Inoltre, in cinque regioni - Puglia, Lazio, Toscana, Molise e Sicilia - è stata emanata un'ordinanza regionale che vieta le attività lavorative all'aperto nelle ore centrali della giornata, dalle 12.30 alle 16.00, fino al 31 agosto. Normativa e Condizioni La Legge 101/2024, che converte il Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), prevede all'articolo 2, comma 2-bis, l'utilizzo della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2024 in risposta a emergenze climatiche. I datori di lavoro nei settori edilizio, agricolo e della lavorazione della pietra possono richiedere la CIGO in caso di condizioni meteorologiche avverse. È consigliato l'uso di software aggiornati per valutare adeguatamente il rischio legato al calore eccessivo, come lo stress termico. Criteri per la Concessione della CIGO La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) viene concessa quando la temperatura sul luogo di lavoro è di almeno 35°C o quando la temperatura percepita dal corpo umano supera i 35°C. Altri fattori rilevanti includono la specifica attività lavorativa e le condizioni operative. Indicazioni dell'INPS Il messaggio 2729 del 20 luglio 2023 dell'INPS fornisce le linee guida per la sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo. La CIGO può essere richiesta anche in base alla temperatura percepita, specialmente per attività svolte in aree non protette dal sole o con materiali sensibili al calore. Durata e Condizioni della CIGO Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, è prevista la sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo. I periodi di congedo non saranno conteggiati nel limite massimo annuale di 90 giorni e saranno considerati giorni lavorativi per il requisito delle 181 giornate lavorative effettive. L'INPS erogherà direttamente il trattamento, monitorando i costi per garantire il rispetto del limite di spesa. Benefici e Limiti di Spesa Per il 2024, sono stati stanziati 11 milioni di euro per i benefici legati ai periodi di congedo. Le aziende che hanno usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO possono presentare una nuova domanda solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. La durata complessiva della CIGO non può superare le 52 settimane in un biennio mobile. Le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 per questi periodi di CIGO. Settori Interessati Le aziende dell'edilizia, le aziende di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, e le imprese artigiane che operano in questi settori possono richiedere la CIGO in caso di caldo eccezionale. Anche i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono beneficiare della cassa integrazione giornaliera in caso di eventi climatici estremi nel periodo dal 13 luglio 2024 al 31 dicembre 2024. Lavori più a Rischio I settori più esposti al rischio di lavoro all'aperto con alte temperature sono edilizia, lavorazione del materiale lapideo, escavazioni e agricoltura.
Leggi tuttoIl 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), sembra che l'accordo sia finalmente pronto. Si attende ora solo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il periodo post-estivo. In questo articolo, analizziamo il significato del nuovo Accordo Stato-Regioni e le principali innovazioni introdotte nella formazione sulla sicurezza sul lavoro. Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione? Come stabilito dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per "accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione". Questo Accordo, ora nella fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per: Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria che il datore di lavoro deve fornire. Determinare le modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Monitorare l’applicazione degli accordi sulla formazione e controllare sia le attività formative che il rispetto della normativa da parte di chi eroga la formazione e di chi la riceve. Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni? Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede la revisione e l’accorpamento di tutti gli accordi precedentemente in vigore, quali: Accordo del 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori. Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro. Accordo del 07/07/2016 relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Inoltre, sarà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011. Quali sono le novità? Cambiamenti nei percorsi formativi: Datori di lavoro: Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione ufficiale. Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore. Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore. Preposti: Durata del corso: da 8 a 12 ore. Formazione in e-learning non consentita. Aggiornamento: ogni due anni, durata minima di 6 ore. Dirigenti: Durata del corso: da 16 a 12 ore. Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili. Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore. Nuovi corsi di formazione per attrezzature: Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica). Caricatori per movimentazione materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica). Carroponte: 4 ore teoria + 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina. 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando. 7 ore pratica per entrambe le tipologie. Corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Modulo giuridico-tecnico: 4 ore. Modulo pratico: 8 ore. Totale: 12 ore. Organizzazione dei corsi: Numero massimo partecipanti: Ridotto da 35 a 30 (non valido per e-learning). Rapporto docente/discente: Non superiore a 1 a 6 per attività pratiche. Registro di presenza: Necessario, cartaceo o elettronico. Frequenza minima: 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale. Verbale delle verifiche finali: Deve essere predisposto e archiviato, in formato cartaceo o elettronico. I soggetti formatori Soggetti istituzionali: Includono amministrazioni pubbliche come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (o corpi provinciali per Trento e Bolzano), Formez, SNA, Ordini e collegi professionali. Comprendono anche organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, limitatamente al proprio personale. Soggetti accreditati: Sono formatori accreditati secondo le regole definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza. Altri soggetti: Fondi interprofessionali di settore, se il loro statuto li identifica come erogatori diretti di formazione. Organismi Paritetici, come definiti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo. Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di rilevanza nazionale, che soddisfano criteri di rappresentatività come la presenza in almeno metà delle province italiane, la distribuzione tra nord, centro, sud e isole, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei CCNL sottoscritti (esclusi quelli firmati per mera adesione). Periodo transitorio La bozza dell'Accordo prevede un periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere svolti corsi conformi alle normative precedentemente in vigore. Se desideri ulteriori dettagli sulle novità dell'Accordo Stato-Regioni o devi organizzare corsi di formazione per il personale della tua azienda, contattaci: i nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie.
Leggi tuttoL'Agenzia europea EU-OSHA ha pubblicato un documento che esamina come la robotica avanzata possa alleviare il carico di lavoro fisicamente impegnativo, concentrandosi sui settori dello stampaggio a iniezione e dell'estrusione di prodotti in plastica. Numerose aziende stanno adottando l'IA e la robotica avanzata nei loro processi produttivi. Nell'ambito delle ricerche dell'Agenzia sull’impatto dei sistemi robotici sulla salute e sicurezza sul lavoro (SSL), sono stati sviluppati vari "casi di studio" per analizzare l'implementazione pratica di questi sistemi per automatizzare compiti fisici e cognitivi. Un recente caso studio descritto nel documento "Advanced robotics in injection-moulded and extruded plastic products manufacturer reducing physical demanding tasks (ID13)", curato da Eva Heinold, Patricia Helen Rosen, Dr. Sascha Wischniewski (Federal Institute for Occupational Safety and Health - BAuA) e Linus Siöland (Milieu Consulting SRL), presenta l'esperienza di un'azienda svedese nel settore dei prodotti in plastica che ha integrato robot collaborativi (cobot) nel processo produttivo. Per ciò che concerne la produzione di prodotti in plastica e cobot a doppio braccio, l'azienda svedese produce dispositivi di campionamento del respiro per uso professionale, impiegati in test antidroga, monitoraggio dei farmaci terapeutici e studi clinici. Utilizza un cobot leggero a doppio braccio per automatizzare attività manuali, migliorando coerenza e qualità dei risultati, riducendo il rischio di contaminazione dei campioni e alleviando lo sforzo fisico sui lavoratori. Il cobot sostituisce operazioni monotone e ripetitive, migliorando l'efficienza e la precisione, e gli operatori supervisionano le sue prestazioni, assicurando il controllo di qualità. Il cobot offre due principali vantaggi: migliora la salute a lungo termine degli operatori di laboratorio e aumenta l'affidabilità dei test e la protezione dalla contaminazione dei campioni. Riducendo il numero di test necessari, diminuisce anche il carico di lavoro complessivo. L'azienda non ha riscontrato rischi fisici nell'uso del cobot, considerato "intrinsecamente sicuro" per lavorare accanto agli esseri umani senza necessità di recinzioni. Il controllo avviene tramite un'interfaccia touch screen. L'automazione di compiti ripetitivi può ridurre il rischio di disturbi muscoloscheletrici, liberando i lavoratori per mansioni più stimolanti e meno faticose fisicamente. È fondamentale coinvolgere specialisti per garantire la sicurezza durante l'installazione e l'uso delle nuove tecnologie robotiche. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura integrale del caso studio che approfondisce anche la classificazione delle tecnologie utilizzate. Fonti: Advanced robotics in injection-moulded and extruded plastic products manufacturer reducing physical demanding tasks (ID13)
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