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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza: Tutte Le Novità

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, in via di approvazione, introduce importanti modifiche alle normative esistenti. Le novità riguardano la durata, i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi obbligatori, con focus su datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le principali novità, l’introduzione di corsi specifici per l’utilizzo di nuove attrezzature e per lavoratori in ambienti confinati, nonché aggiornamenti periodici e requisiti più stringenti per i formatori.

Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, atteso a breve per l’approvazione, aggiorna le normative esistenti e stabilisce nuove regole per la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione e le modalità di verifica finale dei corsi obbligatori. L’accordo introduce modifiche importanti per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza e per la formazione specifica in determinati settori, come quello degli spazi confinati o a rischio di inquinamento. Le nuove disposizioni puntano a migliorare la qualità della formazione e a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Formazione per i datori di lavoro: L’accordo stabilisce che i datori di lavoro dovranno seguire un corso obbligatorio di 16 ore, suddiviso tra moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 24 ore. Gli aggiornamenti obbligatori dovranno avvenire ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore, e potranno essere svolti anche online. Se il datore di lavoro è anche RSPP, il corso base sarà integrato con moduli specifici in base al settore ATECO di appartenenza.

Formazione per i preposti alla sicurezza: I preposti, oltre alla formazione generale per i lavoratori, dovranno completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. L'obiettivo è garantire che i preposti acquisiscano competenze pratiche, escludendo l’opzione e-learning, per favorire interazioni dirette.

Formazione per i dirigenti: Per i dirigenti delle imprese edili, è previsto un corso di 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per il settore cantieri. L'aggiornamento sarà ogni 5 anni, con almeno 6 ore, e la formazione potrà essere anche in modalità e-learning, per una maggiore flessibilità.

Formazione per RSPP e ASPP: I Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori da 28 ore e 48 ore, con un modulo aggiuntivo di 24 ore per il solo responsabile. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni: 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti. Il modulo iniziale di 28 ore potrà essere svolto in modalità e-learning, mentre per gli altri moduli sarà necessaria la formazione in presenza.

Formazione per coordinatori della sicurezza: I coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, dovranno seguire un corso intensivo di 120 ore. L'aggiornamento quinquennale prevede 40 ore, con la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento in modalità e-learning, mentre la formazione iniziale può essere seguita online solo per il modulo giuridico.

Formazione per i lavoratori: La formazione per i lavoratori si suddivide in due parti: 4 ore di formazione generale e da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base al rischio del settore secondo il codice ATECO. Per i settori a basso rischio sono previste 4 ore, per quelli a rischio medio 8 ore, e per quelli a rischio alto 12 ore. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni e devono avere una durata minima di 6 ore. Inoltre, sono richiesti aggiornamenti anche in caso di modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi.

Requisiti dei formatori: L’accordo stabilisce anche i requisiti per i formatori, che devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per i formatori nel settore degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, è necessaria anche un'esperienza pratica di almeno 3 anni.

Sicurezza negli ambienti confinati: È stata introdotta una formazione specifica di 12 ore per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La formazione include una sessione pratica obbligatoria di 8 ore e dovrà essere aggiornata ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore per la parte pratica. Non sono consentite modalità di formazione in videoconferenza o e-learning.

Modalità di erogazione e organizzazione dei corsi: L'accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista. Ci sono nuove disposizioni organizzative, tra cui il numero massimo di 30 partecipanti per corso (eccetto per l’e-learning), il rapporto docente/discente non superiore a 1:6 per attività pratiche e l’obbligo di un registro di presenza, cartaceo o elettronico. È richiesta una frequenza minima del 90% per poter accedere alla verifica finale.

Attestati e abilitazioni: Al termine dei corsi, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato contenente dati sul corso, sui partecipanti e sulla modalità di erogazione. Gli attestati sono validi a livello nazionale.

Abilitazione all’uso di nuove macchine operatrici: L’accordo prevede anche l’introduzione di obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici precedentemente non normate, come macchine agricole, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponte. Per ognuna di queste attrezzature sono previsti corsi con una parte teorica e una pratica, per un totale che varia tra 4 e 8 ore.

Periodo di transizione: L’accordo entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti, in attesa dell'applicazione integrale delle nuove disposizioni.

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News ed approfondimenti

Innovazione Digitale: Tecnologie Smart per Rivoluzionare la Sicurezza sul Lavoro
19/12/2024
Innovazione Digitale: Tecnologie Smart per Rivoluzionare la Sicurezza sul Lavoro

Migliorare la Sicurezza sul Lavoro con i Sistemi Digitali Intelligenti Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il mondo del lavoro, offrendo soluzioni innovative per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dispositivi smart, esoscheletri, intelligenza artificiale, machine learning, IoT e realtà virtuale aumentata sono solo alcune delle tecnologie che stanno trasformando gli ambienti di lavoro in tutta Europa. Un documento dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) esplora l'impatto di queste innovazioni, fornendo una panoramica dettagliata delle opportunità e delle sfide per migliorare la prevenzione e il monitoraggio dei rischi. Tecnologie Intelligenti per la Sicurezza sul Lavoro I sistemi digitali intelligenti offrono strumenti avanzati per raccogliere e analizzare dati, identificare rischi e implementare misure preventive. Alcuni esempi includono: Sensori per gas pericolosi: rilevano sostanze dannose in tempo reale. Solette intelligenti: supportano i lavoratori isolati. Bracciali e fasce smart: monitorano postura, carichi di lavoro e condizioni ambientali. Realtà aumentata e assistita: agevolano audit remoti e valutazioni di sicurezza. Questi strumenti migliorano l'ergonomia, riducono i rischi e consentono interventi tempestivi, rendendo i luoghi di lavoro più sicuri. Dispositivi Proattivi e Reattivi: Differenze Chiave I nuovi sistemi digitali per la sicurezza sul lavoro si suddividono in: Dispositivi Proattivi: Prevedono rischi grazie ad AI e machine learning. Supportano la prevenzione continua, monitorando costantemente le condizioni. Promuovono un ambiente di lavoro più salubre e sicuro. Dispositivi Reattivi: Rispondono rapidamente a emergenze o incidenti. Automatizzano la segnalazione di infortuni. Facilitano le indagini post-incidente per migliorare la prevenzione futura. Questi approcci complementari aiutano a minimizzare i danni e a migliorare i processi di gestione della sicurezza. I Casi Studio Analizzati da EU-OSHA EU-OSHA ha realizzato nove casi studio per esaminare l'adozione pratica di questi sistemi innovativi. Ogni studio evidenzia i fattori chiave per il successo, come: Ostacoli nell'implementazione delle tecnologie. Opportunità offerte dai nuovi strumenti. Strategie per integrare i sistemi nei processi aziendali. Questi casi studio offrono spunti utili per adottare soluzioni digitali intelligenti in modo efficace e sicuro. Le Sfide dell'Innovazione Digitale L'adozione di tecnologie avanzate presenta anche alcune sfide, tra cui: Formazione adeguata per i lavoratori. Integrazione nei processi aziendali esistenti. Gestione dei dati raccolti, garantendo la privacy e il rispetto delle normative. Affrontare questi aspetti è essenziale per sfruttare appieno il potenziale dei sistemi digitali intelligenti. I sistemi digitali intelligenti rappresentano una rivoluzione nella prevenzione dei rischi sul lavoro. Grazie alla combinazione di tecnologie proattive e reattive, queste soluzioni migliorano la sicurezza, promuovono la salute e aumentano l'efficienza nei luoghi di lavoro. L'adozione di questi strumenti richiede un impegno condiviso da parte delle aziende e dei lavoratori, ma il risultato è un ambiente di lavoro più sicuro e tecnologicamente avanzato.   Fonti: Smart digital systems for improving worker safety and health: overview of research and practices

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Rischio Industriale in Italia: Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
12/12/2024
Rischio Industriale in Italia: Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Cos'è il Rischio Industriale? Il rischio industriale si riferisce alla possibilità che determinati impianti produttivi o commerciali, a causa della presenza di grandi quantità di sostanze pericolose, possano dar luogo a incidenti di grande portata. Tali eventi possono includere emissioni nocive, incendi o esplosioni, con effetti devastanti per la salute umana, l’ambiente e il territorio circostante. Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono regolati da normative specifiche che mirano a prevenire tali eventi e a proteggere le persone e l’ambiente. Gli impianti coinvolti operano in settori come: Industrie chimiche (produzione e lavorazione di sostanze pericolose). Raffinerie e depositi petroliferi. Depositi di esplosivi e combustibili. Impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL). Normativa: La Direttiva Seveso e il D.Lgs 105/2015 Il quadro legislativo italiano si basa sulla Direttiva 2012/18/UE (nota come Direttiva Seveso), introdotta dopo il grave incidente industriale verificatosi a Seveso, in Lombardia, nel 1976. Questa normativa stabilisce misure preventive rigorose e procedure per la gestione degli incidenti industriali. In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs 105/2015, che distingue gli stabilimenti RIR in due categorie: Soglia Inferiore: Impianti soggetti a obblighi di base (articoli 13 e 14). Soglia Superiore: Impianti con requisiti aggiuntivi, inclusa la redazione di un Rapporto di Sicurezza (articoli 13, 14 e 15). Le attività industriali a rischio sono censite nella banca dati nazionale gestita da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), disponibile per la consultazione pubblica. Obblighi per gli Stabilimenti RIR Gli impianti RIR devono rispettare obblighi specifici per garantire la sicurezza delle operazioni e prevenire incidenti. Tra i principali requisiti normativi troviamo: Politica di Prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante: Un piano che definisce le misure per ridurre al minimo i pericoli. Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR): Un sistema organizzativo integrato, articolato in 8 punti fondamentali: Politica di prevenzione e integrazione con la gestione aziendale. Organizzazione interna e formazione del personale. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti. Controllo operativo per ridurre il rischio. Gestione delle modifiche nei processi produttivi. Pianificazione delle emergenze. Monitoraggio e verifica delle prestazioni. Revisione e aggiornamento continuo del sistema. Notifica delle Sostanze Pericolose: Documento obbligatorio per descrivere i materiali trattati e i rischi associati. Rapporto di Sicurezza: Richiesto agli stabilimenti di soglia superiore, fornisce un'analisi dettagliata dei rischi, con valutazioni quantitative delle probabilità e delle conseguenze di eventuali incidenti. Controlli e Pianificazione per la Sicurezza Le autorità pubbliche, in collaborazione con organi tecnici e ispettivi, vigilano sul rispetto della normativa attraverso: Ispezioni periodiche (programmate e straordinarie) per verificare la conformità degli impianti. Supporto tecnico e istruttorie per la valutazione dei rischi. Piani di Emergenza Esterna (PEE), elaborati dalle Prefetture in collaborazione con i Comuni, che definiscono le misure di protezione per la popolazione in caso di incidente. Le ispezioni sono condotte da commissioni composte da esperti di enti come i Vigili del Fuoco, l’INAIL e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. Durante queste verifiche, viene controllata l’efficacia dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e il livello di conformità agli standard normativi. In caso di irregolarità, possono essere richieste misure integrative per migliorare la sicurezza, che includono: Raccomandazioni per ottimizzare i processi gestionali. Prescrizioni per aggiornare gli impianti o i piani di emergenza. L'Importanza della Prevenzione nel Rischio Industriale La gestione del rischio negli stabilimenti RIR è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente. Un approccio preventivo non solo riduce al minimo la possibilità di incidenti, ma promuove anche un miglioramento continuo dei processi di sicurezza e gestione aziendale. Questo approccio integrato consente di affrontare le sfide legate alla presenza di sostanze pericolose con maggiore efficacia, proteggendo al contempo le comunità locali e il territorio.   Fonti: Direttiva Seveso (2012/18/UE) - Normativa europea sulla prevenzione degli incidenti industriali. D.Lgs 105/2015 - Legge italiana che recepisce la Direttiva Seveso. ISPRA - Banca dati nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  

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Interpello n. 5/2024: Come Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
06/12/2024
Interpello n. 5/2024: Come Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Chiarimenti sull’Interpello n. 5/2024: Come Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente chiesto alla Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di chiarire un punto fondamentale per le aziende italiane: come gestire la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle organizzazioni con articolazioni territoriali diverse. La risposta, contenuta nell’Interpello n. 5/2024, offre indicazioni cruciali per applicare correttamente la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Cosa Chiede l’Interpello n. 5/2024? L’interpello, avanzato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, pone due quesiti principali: Quanti RLS devono essere nominati? Il Ministero chiede se ogni articolazione territoriale debba designare un proprio RLS o se queste possano essere considerate un'unica entità aziendale. Chi può essere designato come RLS? In aziende con più di 15 lavoratori, si chiede se il rappresentante debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se possa essere scelto anche tra lavoratori non membri. Quanti RLS Servono? La Risposta della Commissione La Commissione ha chiarito che il numero di RLS dipende dalla definizione di unità produttiva fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Ogni struttura con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale deve essere considerata come un’entità separata e nominare il proprio rappresentante. I criteri per il numero di RLS sono i seguenti: Fino a 200 lavoratori: 1 rappresentante. Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 rappresentanti. Oltre 1.000 lavoratori: 6 rappresentanti. Questa distinzione garantisce una rappresentanza adeguata e proporzionata in base alla complessità organizzativa. Chi Può Essere Nominato RLS? La normativa prevede che il RLS sia eletto dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, dove presenti. Tuttavia, in assenza di RSU, il rappresentante può essere designato direttamente dai lavoratori. La Commissione ha specificato che, pur essendo possibile nominare un membro della RSU, non è obbligatorio che il RLS appartenga a essa. Questo garantisce maggiore flessibilità, permettendo di scegliere il candidato più adatto, indipendentemente dalla sua affiliazione sindacale. Perché l’Interpello n. 5/2024 È Importante? Questo chiarimento rappresenta un passo avanti per garantire uniformità nell’applicazione della normativa sulla sicurezza. Le aziende possono ora gestire la designazione degli RLS in modo più strutturato, adattandosi meglio alle loro realtà organizzative. In contesti complessi, questa flessibilità consente di scegliere figure con competenze specifiche, migliorando così la tutela della sicurezza sul lavoro. Risorse e Approfondimenti Se vuoi approfondire l’argomento: Consulta il Decreto Legislativo 81/2008 per una panoramica completa delle normative sulla sicurezza. Scopri altri articoli utili sulla gestione degli RLS sul nostro sito.

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