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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza: Tutte Le Novità

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, in via di approvazione, introduce importanti modifiche alle normative esistenti. Le novità riguardano la durata, i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi obbligatori, con focus su datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Tra le principali novità, l’introduzione di corsi specifici per l’utilizzo di nuove attrezzature e per lavoratori in ambienti confinati, nonché aggiornamenti periodici e requisiti più stringenti per i formatori.

Il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, atteso a breve per l’approvazione, aggiorna le normative esistenti e stabilisce nuove regole per la durata, i contenuti minimi, le modalità di erogazione e le modalità di verifica finale dei corsi obbligatori. L’accordo introduce modifiche importanti per i datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, coordinatori per la sicurezza e per la formazione specifica in determinati settori, come quello degli spazi confinati o a rischio di inquinamento. Le nuove disposizioni puntano a migliorare la qualità della formazione e a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.

Formazione per i datori di lavoro: L’accordo stabilisce che i datori di lavoro dovranno seguire un corso obbligatorio di 16 ore, suddiviso tra moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, per un totale di 24 ore. Gli aggiornamenti obbligatori dovranno avvenire ogni 5 anni, con un minimo di 6 ore, e potranno essere svolti anche online. Se il datore di lavoro è anche RSPP, il corso base sarà integrato con moduli specifici in base al settore ATECO di appartenenza.

Formazione per i preposti alla sicurezza: I preposti, oltre alla formazione generale per i lavoratori, dovranno completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. L'obiettivo è garantire che i preposti acquisiscano competenze pratiche, escludendo l’opzione e-learning, per favorire interazioni dirette.

Formazione per i dirigenti: Per i dirigenti delle imprese edili, è previsto un corso di 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per il settore cantieri. L'aggiornamento sarà ogni 5 anni, con almeno 6 ore, e la formazione potrà essere anche in modalità e-learning, per una maggiore flessibilità.

Formazione per RSPP e ASPP: I Responsabili e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dovranno completare una formazione strutturata su due moduli obbligatori da 28 ore e 48 ore, con un modulo aggiuntivo di 24 ore per il solo responsabile. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni: 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti. Il modulo iniziale di 28 ore potrà essere svolto in modalità e-learning, mentre per gli altri moduli sarà necessaria la formazione in presenza.

Formazione per coordinatori della sicurezza: I coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, dovranno seguire un corso intensivo di 120 ore. L'aggiornamento quinquennale prevede 40 ore, con la possibilità di svolgere il corso di aggiornamento in modalità e-learning, mentre la formazione iniziale può essere seguita online solo per il modulo giuridico.

Formazione per i lavoratori: La formazione per i lavoratori si suddivide in due parti: 4 ore di formazione generale e da 4 a 12 ore di formazione specifica, in base al rischio del settore secondo il codice ATECO. Per i settori a basso rischio sono previste 4 ore, per quelli a rischio medio 8 ore, e per quelli a rischio alto 12 ore. Gli aggiornamenti sono obbligatori ogni 5 anni e devono avere una durata minima di 6 ore. Inoltre, sono richiesti aggiornamenti anche in caso di modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi.

Requisiti dei formatori: L’accordo stabilisce anche i requisiti per i formatori, che devono avere almeno 3 anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Per i formatori nel settore degli ambienti confinati o a rischio di inquinamento, è necessaria anche un'esperienza pratica di almeno 3 anni.

Sicurezza negli ambienti confinati: È stata introdotta una formazione specifica di 12 ore per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La formazione include una sessione pratica obbligatoria di 8 ore e dovrà essere aggiornata ogni 5 anni, con una durata minima di 4 ore per la parte pratica. Non sono consentite modalità di formazione in videoconferenza o e-learning.

Modalità di erogazione e organizzazione dei corsi: L'accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista. Ci sono nuove disposizioni organizzative, tra cui il numero massimo di 30 partecipanti per corso (eccetto per l’e-learning), il rapporto docente/discente non superiore a 1:6 per attività pratiche e l’obbligo di un registro di presenza, cartaceo o elettronico. È richiesta una frequenza minima del 90% per poter accedere alla verifica finale.

Attestati e abilitazioni: Al termine dei corsi, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato contenente dati sul corso, sui partecipanti e sulla modalità di erogazione. Gli attestati sono validi a livello nazionale.

Abilitazione all’uso di nuove macchine operatrici: L’accordo prevede anche l’introduzione di obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici precedentemente non normate, come macchine agricole, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponte. Per ognuna di queste attrezzature sono previsti corsi con una parte teorica e una pratica, per un totale che varia tra 4 e 8 ore.

Periodo di transizione: L’accordo entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti, in attesa dell'applicazione integrale delle nuove disposizioni.

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Zero Costi, Massima Sicurezza: Scopri la Formazione Gratuita!
13/02/2025
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Perché scegliere la formazione finanziata? 1) Formazione di qualità a costo zeroGrazie ai finanziamenti di Fondimpresa, le aziende aderenti possono accedere a corsi altamente qualificati senza alcun costo aggiuntivo. La formazione copre ambiti fondamentali come la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze professionali e l’aggiornamento normativo. 2) Aumento della competitività aziendaleInvestire nella formazione significa avere un team più preparato e consapevole, in grado di rispondere alle sfide del mercato con maggiore efficienza. Migliorare le competenze dei dipendenti permette di ottimizzare i processi interni e offrire un servizio di qualità superiore ai clienti. 3) Adesione semplice e gratuitaQualsiasi impresa può aderire a Fondimpresa gratuitamente, destinando lo 0,30% dei contributi INPS al fondo. Questo significa che l’azienda può usufruire di finanziamenti per la formazione continua senza costi aggiuntivi. Chi può accedere alla formazione gratuita? Tutte le imprese che aderiscono a Fondimpresa possono richiedere il finanziamento per la formazione dei propri dipendenti. Questo vale per supermercati, catene alberghiere, aziende della logistica e qualsiasi altra realtà che desideri migliorare le proprie competenze interne. Quali corsi si possono finanziare? La formazione finanziata tramite Fondimpresa è estremamente flessibile e può includere: Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e aggiornamenti normativi) Aggiornamento professionale per migliorare l’efficienza operativa Formazione digitale e nuove tecnologie per stare al passo con l’innovazione Percorsi personalizzati in base alle esigenze specifiche dell’azienda Come richiedere il finanziamento? Il processo è semplice e rapido: basta presentare una richiesta online sul sito ufficiale di Fondimpresa e, una volta approvata, l’azienda potrà usufruire del finanziamento per i corsi di formazione. Non perdere questa occasione! Garantire un ambiente di lavoro sicuro e altamente qualificato non è mai stato così semplice. Contattaci oggi stesso per scoprire come accedere ai corsi di formazione gratuita grazie a Fondimpresa e porta la tua azienda a un livello superiore! 📩 Contattaci per maggiori informazioni!

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Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL
23/01/2025
Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL

Manuale INAIL sul primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici L’INAIL ha pubblicato un nuovo manuale che descrive le azioni da intraprendere in situazioni di emergenza legate al contatto con agenti chimici sul posto di lavoro. Il documento è pensato per essere un supporto pratico per datori di lavoro, addetti al primo soccorso aziendale e lavoratori, offrendo indicazioni utili per affrontare gli incidenti causati da esposizione accidentale a sostanze chimiche pericolose. Effetti sulla salute da esposizione a sostanze chimiche L’esposizione ad agenti chimici può causare effetti: Locali o sistemici (interessano una specifica area o l’intero organismo); Acuti o cronici (insorgono rapidamente o si sviluppano nel tempo). I fattori che influenzano gli effetti includono: L’organo bersaglio, La dose di esposizione, La durata e la frequenza dell’esposizione, La via di esposizione (inalazione, contatto, ingestione, ecc.). Dati sugli incidenti chimici: report Infor.Mo Secondo i dati di Infor.Mo (Sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi, INAIL), tra il 2002 e il 2020 oltre l’80% degli incidenti con agenti chimici è stato causato da: Fuoriuscita o contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi; Sviluppo di fiamme. I principali fattori di rischio identificati includono: Mancanza o uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI); Formazione inadeguata dei lavoratori; Assenza di adeguata aerazione negli ambienti. In alcuni casi, si sono verificati infortuni a catena, dove il soccorritore, non protetto adeguatamente, ha subito lo stesso tipo di incidente. Principali scenari di infortunio con agenti chimici Gli incidenti causati dal contatto con agenti chimici possono manifestarsi in diversi modi: Incendio: con rischi di intossicazione da fumi e ustioni. Esplosione: che può provocare lesioni gravi come contusioni, ematomi o, nei casi più gravi, decessi. Intossicazione acuta: dovuta a inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo di sostanze chimiche. I sintomi variano in base al tipo di agente chimico. Prevenzione e protezione dagli agenti chimici Il manuale sottolinea l’importanza di adottare misure preventive e protettive, tra cui: Sostituire agenti e processi pericolosi con alternative più sicure; Progettare processi lavorativi sicuri per l’utilizzo, manipolazione, stoccaggio e smaltimento di sostanze chimiche; Applicare sistemi di protezione collettiva e utilizzare DPI adeguati; Implementare piani di emergenza specifici; Garantire vigilanza sulle procedure; Fornire informazione, formazione e addestramento ai lavoratori. Indicazioni di primo soccorso Il manuale INAIL include linee guida generali per il primo soccorso in caso di incidenti con: Agenti corrosivi, Idrocarburi, Gas irritanti e asfissianti, Pesticidi, Gas semiconduttori, Metalli pesanti. Fonte: INAIL

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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro
10/01/2025
Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro

La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro. Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competentiUna delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroLa Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato. Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativiLa Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008. Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Modifiche alla Commissione per gli interpelliUn'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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