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Ingresso lavoratori stranieri: al via i corsi di formazione all'estero

I lavoratori extracomunitari formati all'estero possono entrare in Italia per scopi lavorativi al di fuori dei limiti imposti dal governo, come stabilito dal Decreto Legge 20/2023, noto come Decreto Cutro. Nel luglio del 2023, il Ministero del Lavoro ha pubblicato Linee Guida che definiscono i requisiti per i percorsi formativi professionali e civico-linguistici, affinché tale formazione sia considerata adeguata, e ha recentemente aggiornato le FAQ in materia. Queste indicazioni si rivolgono principalmente agli enti locali, agli Enti di Trasferimento di Servizio (ETS), alle organizzazioni e alle agenzie per il lavoro che intendono proporre e gestire tali programmi all'estero per agevolare l'ingresso in Italia di nuovi lavoratori formati per settori caratterizzati da difficoltà nella ricerca di personale.

Di seguito, esamineremo i principali aspetti della normativa:

1) Formazione professionale per l'ingresso in Italia: due aspetti

Il Decreto Cutro (D.L. 20/2023, convertito in Legge 50/2023) ha modificato l'articolo 23 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), consentendo l'ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite dal Decreto Flussi per i cittadini stranieri non comunitari che risiedono all'estero e hanno completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica. Tuttavia, tali programmi devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Linee Guida specificano che questi corsi devono essere gratuiti e devono fornire ai partecipanti conoscenze specifiche relative a una professione o un'attività lavorativa, comprese nozioni di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché conoscenze linguistiche e civiche per agevolare l'integrazione sociale e culturale in Italia.

2) Formazione professionale per stranieri: beneficiari e organizzatori

I corsi sono destinati a cittadini stranieri residenti in Paesi terzi, apolidi e rifugiati presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito. Gli organizzatori di tali programmi possono essere Regioni, Province autonome, altri Enti locali, organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzazioni internazionali ed intergovernative, enti e associazioni che operano nel settore dell'immigrazione, università, istituti di ricerca, operatori pubblici e privati accreditati, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza scopo di lucro. Questi soggetti devono rispettare i requisiti stabiliti dal Decreto.

3) Formazione per l'ingresso di lavoratori stranieri: progetti e programmi

I progetti di formazione devono includere dettagli sui profili professionali, i settori di impiego, le modalità di selezione dei partecipanti, le attività di formazione, i requisiti, le risorse umane coinvolte, le risorse strumentali e le sedi operative. Inoltre, devono indicare le modalità di coordinamento con istituzioni e soggetti pubblici e privati locali, le fonti di finanziamento, le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia e i metodi di valutazione e monitoraggio del percorso.

4) Ingresso dei lavoratori stranieri: presentazione dei progetti

Gli enti proponenti devono inviare i loro programmi di formazione professionale e civico-linguistica al Ministero del Lavoro, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale. Durante la fase di avvio, dovrebbero comunicare l'elenco dei partecipanti, e qualsiasi modifica al programma approvato deve essere notificata al Ministero del Lavoro. Alla fine del percorso, dovrebbero comunicare l'elenco dei partecipanti che hanno completato con successo la formazione e presentare una relazione conclusiva.

5) Procedura di ingresso dopo la formazione professionale

I cittadini stranieri che hanno completato con successo il programma di formazione professionale e civico-linguistica possono richiedere l'ingresso e il soggiorno in Italia per lavoro subordinato. A tal fine, è necessario presentare una richiesta nominativa da parte di un datore di lavoro e una domanda di visto di ingresso entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione. Questo processo consente l'ingresso al di fuori delle quote di ingresso annuali stabilite dal governo.

 

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Innovazione Digitale: Tecnologie Smart per Rivoluzionare la Sicurezza sul Lavoro
19/12/2024
Innovazione Digitale: Tecnologie Smart per Rivoluzionare la Sicurezza sul Lavoro

Migliorare la Sicurezza sul Lavoro con i Sistemi Digitali Intelligenti Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il mondo del lavoro, offrendo soluzioni innovative per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Dispositivi smart, esoscheletri, intelligenza artificiale, machine learning, IoT e realtà virtuale aumentata sono solo alcune delle tecnologie che stanno trasformando gli ambienti di lavoro in tutta Europa. Un documento dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (EU-OSHA) esplora l'impatto di queste innovazioni, fornendo una panoramica dettagliata delle opportunità e delle sfide per migliorare la prevenzione e il monitoraggio dei rischi. Tecnologie Intelligenti per la Sicurezza sul Lavoro I sistemi digitali intelligenti offrono strumenti avanzati per raccogliere e analizzare dati, identificare rischi e implementare misure preventive. Alcuni esempi includono: Sensori per gas pericolosi: rilevano sostanze dannose in tempo reale. Solette intelligenti: supportano i lavoratori isolati. Bracciali e fasce smart: monitorano postura, carichi di lavoro e condizioni ambientali. Realtà aumentata e assistita: agevolano audit remoti e valutazioni di sicurezza. Questi strumenti migliorano l'ergonomia, riducono i rischi e consentono interventi tempestivi, rendendo i luoghi di lavoro più sicuri. Dispositivi Proattivi e Reattivi: Differenze Chiave I nuovi sistemi digitali per la sicurezza sul lavoro si suddividono in: Dispositivi Proattivi: Prevedono rischi grazie ad AI e machine learning. Supportano la prevenzione continua, monitorando costantemente le condizioni. Promuovono un ambiente di lavoro più salubre e sicuro. Dispositivi Reattivi: Rispondono rapidamente a emergenze o incidenti. Automatizzano la segnalazione di infortuni. Facilitano le indagini post-incidente per migliorare la prevenzione futura. Questi approcci complementari aiutano a minimizzare i danni e a migliorare i processi di gestione della sicurezza. I Casi Studio Analizzati da EU-OSHA EU-OSHA ha realizzato nove casi studio per esaminare l'adozione pratica di questi sistemi innovativi. Ogni studio evidenzia i fattori chiave per il successo, come: Ostacoli nell'implementazione delle tecnologie. Opportunità offerte dai nuovi strumenti. Strategie per integrare i sistemi nei processi aziendali. Questi casi studio offrono spunti utili per adottare soluzioni digitali intelligenti in modo efficace e sicuro. Le Sfide dell'Innovazione Digitale L'adozione di tecnologie avanzate presenta anche alcune sfide, tra cui: Formazione adeguata per i lavoratori. Integrazione nei processi aziendali esistenti. Gestione dei dati raccolti, garantendo la privacy e il rispetto delle normative. Affrontare questi aspetti è essenziale per sfruttare appieno il potenziale dei sistemi digitali intelligenti. I sistemi digitali intelligenti rappresentano una rivoluzione nella prevenzione dei rischi sul lavoro. Grazie alla combinazione di tecnologie proattive e reattive, queste soluzioni migliorano la sicurezza, promuovono la salute e aumentano l'efficienza nei luoghi di lavoro. L'adozione di questi strumenti richiede un impegno condiviso da parte delle aziende e dei lavoratori, ma il risultato è un ambiente di lavoro più sicuro e tecnologicamente avanzato.   Fonti: Smart digital systems for improving worker safety and health: overview of research and practices

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Rischio Industriale in Italia: Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
12/12/2024
Rischio Industriale in Italia: Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)

Cos'è il Rischio Industriale? Il rischio industriale si riferisce alla possibilità che determinati impianti produttivi o commerciali, a causa della presenza di grandi quantità di sostanze pericolose, possano dar luogo a incidenti di grande portata. Tali eventi possono includere emissioni nocive, incendi o esplosioni, con effetti devastanti per la salute umana, l’ambiente e il territorio circostante. Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono regolati da normative specifiche che mirano a prevenire tali eventi e a proteggere le persone e l’ambiente. Gli impianti coinvolti operano in settori come: Industrie chimiche (produzione e lavorazione di sostanze pericolose). Raffinerie e depositi petroliferi. Depositi di esplosivi e combustibili. Impianti di stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL). Normativa: La Direttiva Seveso e il D.Lgs 105/2015 Il quadro legislativo italiano si basa sulla Direttiva 2012/18/UE (nota come Direttiva Seveso), introdotta dopo il grave incidente industriale verificatosi a Seveso, in Lombardia, nel 1976. Questa normativa stabilisce misure preventive rigorose e procedure per la gestione degli incidenti industriali. In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs 105/2015, che distingue gli stabilimenti RIR in due categorie: Soglia Inferiore: Impianti soggetti a obblighi di base (articoli 13 e 14). Soglia Superiore: Impianti con requisiti aggiuntivi, inclusa la redazione di un Rapporto di Sicurezza (articoli 13, 14 e 15). Le attività industriali a rischio sono censite nella banca dati nazionale gestita da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), disponibile per la consultazione pubblica. Obblighi per gli Stabilimenti RIR Gli impianti RIR devono rispettare obblighi specifici per garantire la sicurezza delle operazioni e prevenire incidenti. Tra i principali requisiti normativi troviamo: Politica di Prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante: Un piano che definisce le misure per ridurre al minimo i pericoli. Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR): Un sistema organizzativo integrato, articolato in 8 punti fondamentali: Politica di prevenzione e integrazione con la gestione aziendale. Organizzazione interna e formazione del personale. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti. Controllo operativo per ridurre il rischio. Gestione delle modifiche nei processi produttivi. Pianificazione delle emergenze. Monitoraggio e verifica delle prestazioni. Revisione e aggiornamento continuo del sistema. Notifica delle Sostanze Pericolose: Documento obbligatorio per descrivere i materiali trattati e i rischi associati. Rapporto di Sicurezza: Richiesto agli stabilimenti di soglia superiore, fornisce un'analisi dettagliata dei rischi, con valutazioni quantitative delle probabilità e delle conseguenze di eventuali incidenti. Controlli e Pianificazione per la Sicurezza Le autorità pubbliche, in collaborazione con organi tecnici e ispettivi, vigilano sul rispetto della normativa attraverso: Ispezioni periodiche (programmate e straordinarie) per verificare la conformità degli impianti. Supporto tecnico e istruttorie per la valutazione dei rischi. Piani di Emergenza Esterna (PEE), elaborati dalle Prefetture in collaborazione con i Comuni, che definiscono le misure di protezione per la popolazione in caso di incidente. Le ispezioni sono condotte da commissioni composte da esperti di enti come i Vigili del Fuoco, l’INAIL e le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale. Durante queste verifiche, viene controllata l’efficacia dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e il livello di conformità agli standard normativi. In caso di irregolarità, possono essere richieste misure integrative per migliorare la sicurezza, che includono: Raccomandazioni per ottimizzare i processi gestionali. Prescrizioni per aggiornare gli impianti o i piani di emergenza. L'Importanza della Prevenzione nel Rischio Industriale La gestione del rischio negli stabilimenti RIR è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e la tutela dell'ambiente. Un approccio preventivo non solo riduce al minimo la possibilità di incidenti, ma promuove anche un miglioramento continuo dei processi di sicurezza e gestione aziendale. Questo approccio integrato consente di affrontare le sfide legate alla presenza di sostanze pericolose con maggiore efficacia, proteggendo al contempo le comunità locali e il territorio.   Fonti: Direttiva Seveso (2012/18/UE) - Normativa europea sulla prevenzione degli incidenti industriali. D.Lgs 105/2015 - Legge italiana che recepisce la Direttiva Seveso. ISPRA - Banca dati nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.  

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Interpello n. 5/2024: Come Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
06/12/2024
Interpello n. 5/2024: Come Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Chiarimenti sull’Interpello n. 5/2024: Come Designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente chiesto alla Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro di chiarire un punto fondamentale per le aziende italiane: come gestire la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle organizzazioni con articolazioni territoriali diverse. La risposta, contenuta nell’Interpello n. 5/2024, offre indicazioni cruciali per applicare correttamente la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Cosa Chiede l’Interpello n. 5/2024? L’interpello, avanzato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, pone due quesiti principali: Quanti RLS devono essere nominati? Il Ministero chiede se ogni articolazione territoriale debba designare un proprio RLS o se queste possano essere considerate un'unica entità aziendale. Chi può essere designato come RLS? In aziende con più di 15 lavoratori, si chiede se il rappresentante debba necessariamente appartenere alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se possa essere scelto anche tra lavoratori non membri. Quanti RLS Servono? La Risposta della Commissione La Commissione ha chiarito che il numero di RLS dipende dalla definizione di unità produttiva fornita dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. Ogni struttura con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale deve essere considerata come un’entità separata e nominare il proprio rappresentante. I criteri per il numero di RLS sono i seguenti: Fino a 200 lavoratori: 1 rappresentante. Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 rappresentanti. Oltre 1.000 lavoratori: 6 rappresentanti. Questa distinzione garantisce una rappresentanza adeguata e proporzionata in base alla complessità organizzativa. Chi Può Essere Nominato RLS? La normativa prevede che il RLS sia eletto dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, dove presenti. Tuttavia, in assenza di RSU, il rappresentante può essere designato direttamente dai lavoratori. La Commissione ha specificato che, pur essendo possibile nominare un membro della RSU, non è obbligatorio che il RLS appartenga a essa. Questo garantisce maggiore flessibilità, permettendo di scegliere il candidato più adatto, indipendentemente dalla sua affiliazione sindacale. Perché l’Interpello n. 5/2024 È Importante? Questo chiarimento rappresenta un passo avanti per garantire uniformità nell’applicazione della normativa sulla sicurezza. Le aziende possono ora gestire la designazione degli RLS in modo più strutturato, adattandosi meglio alle loro realtà organizzative. In contesti complessi, questa flessibilità consente di scegliere figure con competenze specifiche, migliorando così la tutela della sicurezza sul lavoro. Risorse e Approfondimenti Se vuoi approfondire l’argomento: Consulta il Decreto Legislativo 81/2008 per una panoramica completa delle normative sulla sicurezza. Scopri altri articoli utili sulla gestione degli RLS sul nostro sito.

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