La Legge 215/2021 ha apportato significative modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, tra cui l'annuncio dell'emissione di un nuovo Accordo tra lo Stato e le Regioni in merito alla formazione entro il 30 giugno 2022. Al momento attuale, tale accordo non è stato ancora pubblicato, pertanto rimangono in vigore le indicazioni relative ai contenuti minimi, durata e frequenza della formazione previsti negli accordi precedenti tra lo Stato e le Regioni.
Recentemente è circolata una bozza di questo nuovo accordo in materia di formazione, che è destinata a riunire e modificare gli accordi precedenti riguardanti la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro preposti alla prevenzione e protezione dei rischi, le attrezzature di lavoro, nonché i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Questo nuovo accordo contiene anche nuovi dettagli sulla formazione per specifiche categorie di lavoratori, come coloro che operano in spazi confinati, utilizzatori di carriponte, macchine agricole raccoglifrutta e caricatori per la movimentazione di materiali.
È importante sottolineare che la bozza attuale rappresenta un testo non ufficiale e potrebbe subire ulteriori modifiche, integrazioni e eliminazioni. Cerchiamo di analizzare i punti salienti di questa bozza, tenendo presente che è ancora in fase di definizione.
I Soggetti Formatori
La bozza dell'accordo identifica tre categorie di soggetti formatori per corsi di formazione e aggiornamento:
- Soggetti formatori istituzionali
- Soggetti formatori accreditati
- Organismi Paritetici/Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
I soggetti formatori "accreditati" devono non solo essere accreditati a livello regionale per la formazione, ma devono anche possedere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione sulla salute e sicurezza. Tuttavia, per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale, senza ulteriori requisiti.
Un'importante novità è che i datori di lavoro possono organizzare direttamente corsi di formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore.
Organizzazione dei Corsi
La bozza dell'accordo introduce nuove disposizioni per il numero massimo di partecipanti ai corsi e per il rapporto istruttore/allievi nelle attività pratiche. Inoltre, stabilisce requisiti specifici per la frequenza ai corsi e la creazione di documenti formali, come il "Verbale delle verifiche finali" e il "Fascicolo del corso."
Tutti gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.
Formazione per Categorie Specifiche di Lavoratori
La bozza specifica i requisiti e i contenuti dei corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro e addetti ai servizi di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP). Alcuni corsi richiedono moduli aggiuntivi per settori specifici, come l'agricoltura, la pesca, le costruzioni e il settore chimico-petrolchimico.
Aggiornamento della Formazione
La bozza definisce la periodicità e i requisiti minimi per i corsi di aggiornamento per varie categorie di lavoratori, con cadenze quinquennali. In caso di assenza di aggiornamento, non si perde il credito formativo, ma il completamento dell'aggiornamento è necessario per riprendere l'esercizio delle funzioni.
Processi di Organizzazione e Gestione della Formazione
Il documento propone un approccio basato sul ciclo PDCA di Deming per la gestione dei processi di produzione della formazione.
Modalità di Erogazione dei Corsi
La bozza fornisce indicazioni sulle modalità di erogazione dei corsi, inclusa l'istruzione in presenza, mentre alcune categorie di corsi non possono essere erogate tramite videoconferenza sincrona o e-learning.
Verifica degli Apprendimenti
I corsi prevedono test finali, con almeno 30 domande e almeno il 70% delle risposte corrette richieste per il superamento. Per i corsi di aggiornamento, il test finale conterrà almeno 10 domande. In alternativa ai test a domande, è possibile somministrare colloqui.
Attività di Monitoraggio e Controllo
I soggetti formatori devono comunicare telematicamente l'attivazione dei corsi alle Autorità di Vigilanza.
Disposizioni Transitorie
Si prevede un periodo transitorio di un anno per l'attuazione delle nuove disposizioni. Durante il primo anno, i datori di lavoro dovranno completare la formazione.
In conclusione, è importante sottolineare che questa bozza rappresenta una visione preliminare e che ulteriori modifiche potrebbero essere apportate prima dell'adozione finale. Tuttavia, contiene elementi che probabilmente saranno confermati, come i requisiti per i soggetti formatori e le specifiche dei corsi. Va notato che, inaspettatamente, vi è una riduzione della durata minima della formazione per i lavoratori e i dirigenti, che rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle aspettative del legislatore.