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Il Piano Nazionale d'Azione per il Radon e la Tutela dei Lavoratori

Il radon, un gas radioattivo naturale, costituisce una minaccia per la salute umana quando si concentra negli edifici. La recente legislazione italiana ha posto l'accento sulla prevenzione e la protezione, con l'adozione di un Piano Nazionale d'Azione per il Radon, finalizzato a ridurre i rischi associati all'esposizione a questo gas nocivo.

Il radon è un gas radioattivo naturale, inodore e incolore, che si forma nel terreno attraverso il decadimento di elementi radioattivi presenti nella crosta terrestre, come l'uranio e il torio. Questo gas può infiltrarsi negli edifici attraverso fessure e crepe nelle fondamenta, nonché attraverso il suolo poroso e i materiali da costruzione. Quando il radon si decompone, i suoi sottoprodotti diventano solidi e possono aderire alle particelle presenti nell'aria. Questi solidi possono essere inalati e accumularsi nei polmoni, aumentando il rischio di problemi respiratori, soprattutto di tumori polmonari.

La legislazione vigente ha posto particolare attenzione alla protezione dalle radiazioni ionizzanti, compreso il radon. Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom, stabilendo l'obbligo per l'Italia di adottare un Piano nazionale d'azione radon, che si concentra sui rischi a lungo termine legati all'esposizione a questo gas.

Attraverso i decreti legislativi del 2020 (n. 101) e del 2022 (n. 203), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a individuare le "aree prioritarie". Queste aree, con concentrazioni di radon superiori a 300 Bq/m3 nel 15% degli edifici, sono quelle in cui le concentrazioni potrebbero causare danni significativi alla salute delle persone. Si tratta specialmente di locali sotterranei, stabilimenti termali, locali semi-sotterranei e piani terra. Inoltre, nel contesto del Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR), non ancora pubblicato, sarà obbligatorio procedere alle misurazioni anche in specifiche tipologie di ambienti di lavoro identificati.

Il livello di riferimento per la concentrazione di radon nei luoghi di lavoro sotterranei è di 300 Bq/m3 e di 6mSv (milli Sievert delle radiazioni) in termini di dose annua efficace, mentre per le abitazioni è di 300 Bq/m3 per gli edifici esistenti e di 200 Bq/m3 per le nuove costruzioni.

Superare i 300 Bq/m3 non è consigliabile e livelli di radiazione superiori a 6mSv richiedono specifiche prescrizioni per proteggere i lavoratori.

Il nuovo Piano nazionale d'azione per il radon, adottato nel gennaio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2024. Si concentra sulla misurazione, prevenzione e riduzione dell'esposizione al radon, includendo strategie per individuare le aree a rischio, promuovere campagne informative e prevenire l'ingresso del radon negli edifici.

Gli ambienti di lavoro che impediscono l'accesso del gas radon dal suolo, ad esempio attraverso intercapedini, o che dispongono di una ventilazione costante e adeguata, presentano minori rischi rispetto a quelli soggetti a infiltrazioni o polverosi, o con una scarsa circolazione d'aria.

Il Piano propone anche interventi specifici per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici, nonché la formazione di esperti e la promozione della ricerca scientifica per affrontare efficacemente il problema, mirando a proteggere la salute pubblica riducendo i rischi associati all'esposizione a questo gas radioattivo, inserendosi in un quadro normativo più ampio a livello europeo e nazionale.

In futuro, la disponibilità crescente di dati e la revisione dei criteri di identificazione condurranno certamente all'espansione della mappatura delle aree prioritarie, promuovendo una tutela più efficace dei lavoratori e dei cittadini. È essenziale condurre misurazioni accurate delle concentrazioni di gas negli ambienti di lavoro e nelle abitazioni, considerando metodologie, posizionamento dei dispositivi e durata delle misurazioni, oltre all'analisi dei risultati.

L'obiettivo principale è aumentare l'informazione e la consapevolezza dei potenziali rischi, al fine di ridurre l'incidenza di tumori nei lavoratori e nella popolazione generale, anche se implementare adeguate misure di prevenzione e protezione presenta sfide complesse.

 

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Come Gestire il Contatto con Sostanze Chimiche: Nuovo Manuale INAIL
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Modifiche al Decreto 81/08 e Novità sulla Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza sul Lavoro
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La Legge 203/2024, pubblicata il 13 dicembre 2024, introduce una serie di modifiche significative al Decreto Legislativo 81/2008, con un focus particolare sulla sorveglianza sanitaria, la sicurezza sul lavoro e alcune normative operative che riguardano diversi aspetti del mondo del lavoro. Modifiche alla sorveglianza sanitaria e ai medici competentiUna delle principali novità riguarda la sorveglianza sanitaria, regolata dall'articolo 41 del Decreto 81/2008. La legge stabilisce nuovi dettagli sulle visite mediche, inclusa quella preventiva, che deve accertare l'assenza di controindicazioni per il lavoro specifico a cui il lavoratore è destinato. Viene inoltre precisato che la visita medica può essere richiesta dal lavoratore stesso, qualora ritenuta necessaria in relazione ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute. Un altro importante cambiamento riguarda la gestione dei medici competenti. È stato introdotto il comma 4-bis nell'articolo 38, che stabilisce che il Ministero della Salute verifichi periodicamente il mantenimento dei requisiti professionali per l'iscrizione all'elenco dei medici competenti. Inoltre, la legge prevede la revisione delle modalità di visita in caso di cambio di mansione o di assenza per malattia superiore ai 60 giorni. Se il medico competente ritiene che la visita non sia necessaria, è tenuto a rilasciare comunque un giudizio di idoneità alla mansione. Novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoroLa Legge 203/2024 interviene anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'articolo 14-bis che obbliga il Ministro del Lavoro a fornire ogni anno, entro il 30 aprile, un resoconto alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sugli interventi da adottare per migliorarla. Questo resoconto include gli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende seguire in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Un’altra modifica importante riguarda l’uso dei locali sotterranei e semisotterranei, che ora possono essere utilizzati solo se non si verificano emissioni di agenti nocivi, e a condizione che vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima. Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite posta elettronica certificata, allegando la documentazione che attesta il rispetto dei requisiti. L'uso sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di ulteriori informazioni da parte dell'Ispettorato. Aggiornamenti su lavoro agile, cassa integrazione e altri aspetti operativiLa Legge 203/2024 introduce anche novità in relazione al lavoro agile, alla cassa integrazione e ad altre pratiche operative. L'articolo 14 modifica il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, che ora è esplicitamente fissato dalla legge. Inoltre, la legge abroga l’obbligo di fornire una tessera di riconoscimento per il personale nei cantieri edili, un obbligo che era già presente nel Decreto Legislativo 81/2008. Chiarimenti operativi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, fornendo le prime indicazioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge 203/2024. Tra i punti trattati, la Nota chiarisce la nuova disciplina riguardante la cassa integrazione, la somministrazione di lavoro e l’applicazione delle norme in caso di attività stagionali. L’Ispettorato ha anche previsto un aggiornamento delle modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell’alcolismo, da definire attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Modifiche alla Commissione per gli interpelliUn'altra novità riguarda l'articolo 12 della legge, che modifica la composizione della Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro. La nuova normativa stabilisce che la Commissione dovrà includere rappresentanti con profili giuridici provenienti da Ministeri e Regioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In sintesi, la Legge 203/2024 apporta una serie di modifiche rilevanti al sistema normativo italiano in materia di lavoro, sicurezza sul lavoro e salute, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione della sorveglianza sanitaria, migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e semplificare alcune normative operative.

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