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Bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa dalla scadenza originaria di giugno 2022, l'accordo sembra finalmente pronto per la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista dopo l'estate. Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione? Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni? Quali sono le novità?

Il 13 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato la bozza finale del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. Dopo due anni di attesa (la pubblicazione era prevista per giugno 2022), sembra che l'accordo sia finalmente pronto. Si attende ora solo la pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, prevista per il periodo post-estivo.

In questo articolo, analizziamo il significato del nuovo Accordo Stato-Regioni e le principali innovazioni introdotte nella formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Cos'è il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione?

Come stabilito dall'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 si sarebbe dovuto approvare un nuovo Accordo per "accorpare, rivedere e modificare gli accordi attuativi in materia di formazione". Questo Accordo, ora nella fase di “bozza definitiva”, è stato previsto per:

  1. Stabilire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria che il datore di lavoro deve fornire.
  2. Determinare le modalità per la verifica finale di apprendimento obbligatoria per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
  3. Monitorare l’applicazione degli accordi sulla formazione e controllare sia le attività formative che il rispetto della normativa da parte di chi eroga la formazione e di chi la riceve.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede la revisione e l’accorpamento di tutti gli accordi precedentemente in vigore, quali:

  • Accordo del 21/12/2011 riguardante la formazione dei lavoratori.
  • Accordo del 21/12/2011 sulla formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
  • Accordo del 22/02/2012 sulle macchine e attrezzature di lavoro.
  • Accordo del 07/07/2016 relativo alla formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

Inoltre, sarà abrogato l’Accordo del 25/07/2012 contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/2011.

Quali sono le novità?

Cambiamenti nei percorsi formativi:

  1. Datori di lavoro:

    • Durata minima del corso: 16 ore, da completare entro due anni dalla pubblicazione ufficiale.
    • Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore.
    • Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.
  2. Preposti:

    • Durata del corso: da 8 a 12 ore.
    • Formazione in e-learning non consentita.
    • Aggiornamento: ogni due anni, durata minima di 6 ore.
  3. Dirigenti:

    • Durata del corso: da 16 a 12 ore.
    • Modulo aggiuntivo "cantieri": 6 ore per dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
    • Aggiornamento: ogni cinque anni, durata minima di 6 ore.

Nuovi corsi di formazione per attrezzature:

  1. Macchina agricola raccoglifrutta: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  2. Caricatori per movimentazione materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
  3. Carroponte:
    • 4 ore teoria + 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina.
    • 6 ore pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando.
    • 7 ore pratica per entrambe le tipologie.

Corso per ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

  • Modulo giuridico-tecnico: 4 ore.
  • Modulo pratico: 8 ore.
  • Totale: 12 ore.

Organizzazione dei corsi:

  1. Numero massimo partecipanti: Ridotto da 35 a 30 (non valido per e-learning).
  2. Rapporto docente/discente: Non superiore a 1 a 6 per attività pratiche.
  3. Registro di presenza: Necessario, cartaceo o elettronico.
  4. Frequenza minima: 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale.
  5. Verbale delle verifiche finali: Deve essere predisposto e archiviato, in formato cartaceo o elettronico.

I soggetti formatori

  1. Soggetti istituzionali:

    • Includono amministrazioni pubbliche come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, della salute, dell'ambiente, dell'interno, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Università, istituzioni scolastiche, INAIL, INL, Corpo nazionale dei vigili del fuoco (o corpi provinciali per Trento e Bolzano), Formez, SNA, Ordini e collegi professionali.
    • Comprendono anche organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, limitatamente al proprio personale.
  2. Soggetti accreditati:

    • Sono formatori accreditati secondo le regole definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    • Devono avere almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro.
    • Per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell’esperienza.
  3. Altri soggetti:

    • Fondi interprofessionali di settore, se il loro statuto li identifica come erogatori diretti di formazione.
    • Organismi Paritetici, come definiti dall'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis dello stesso articolo.
    • Associazioni sindacali di datori di lavoro o lavoratori di rilevanza nazionale, che soddisfano criteri di rappresentatività come la presenza in almeno metà delle province italiane, la distribuzione tra nord, centro, sud e isole, la consistenza numerica degli iscritti e il numero complessivo dei CCNL sottoscritti (esclusi quelli firmati per mera adesione).

Periodo transitorio

  • La bozza dell'Accordo prevede un periodo di transizione di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale potranno essere svolti corsi conformi alle normative precedentemente in vigore.

Se desideri ulteriori dettagli sulle novità dell'Accordo Stato-Regioni o devi organizzare corsi di formazione per il personale della tua azienda, contattaci: i nostri esperti saranno lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie.

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Lavoro notturno: Regole e Impatto sulla Salute
03/09/2024
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Definizione di Lavoro Notturno Il lavoro notturno si svolge in un intervallo di almeno sette ore, che comprende la fascia oraria tra mezzanotte e le 5 del mattino. Un lavoratore è considerato notturno se lavora almeno tre ore in questo periodo o per un numero minimo di giorni stabilito dai contratti collettivi. In assenza di accordi collettivi, il lavoro notturno deve essere svolto per almeno 80 giorni all'anno, con riduzioni per il part-time. Calcolo dell'Orario di Lavoro Notturno L'orario di lavoro notturno non può superare, in media, le 8 ore giornaliere su un periodo di 24 ore. Tuttavia, i contratti collettivi possono estendere il periodo di riferimento per il calcolo della media oraria. Normativa di Riferimento Il lavoro notturno è regolamentato dal Decreto Legislativo 66/2003, che recepisce le direttive comunitarie riguardanti l'organizzazione dell'orario di lavoro. Questo decreto include definizioni e limitazioni, impone controlli medici periodici e stabilisce l'assegnazione a lavori diurni per chi è fisicamente inidoneo al lavoro notturno. Divieto di Lavoro Notturno per Categorie Specifiche Il lavoro notturno è vietato per determinate categorie di lavoratori, come le donne in gravidanza, i genitori di bambini piccoli, coloro che assistono persone disabili, e i minori. Inoltre, alcuni lavoratori possono accedere anticipatamente alla pensione se svolgono lavori notturni particolarmente faticosi. Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori Notturni Il lavoro notturno può avere effetti negativi sulla salute, come disturbi del sonno, malattie cardiovascolari, problemi digestivi, stress, e aumento di peso. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i turni di notte come probabilmente cancerogeni, associandoli a un aumento del rischio di tumori. Valutazione del Rischio Notturno La pianificazione del lavoro notturno deve considerare vari fattori per ridurre i rischi, come il numero di turni notturni consecutivi e la durata dei turni. I datori di lavoro sono obbligati a effettuare controlli medici preventivi e periodici, almeno ogni due anni, per assicurarsi che i lavoratori siano idonei al lavoro notturno.   Studio INAIL: Rischi Infortunistici nel Lavoro Notturno In un recente comunicato del 29 agosto 2024, la Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL ha evidenziato, invece, che i lavoratori notturni hanno un rischio di infortunio complessivamente inferiore rispetto a quelli diurni. Tuttavia, gli infortuni che coinvolgono l'uso di mezzi di trasporto durante il lavoro notturno risultano essere particolarmente pericolosi, con un'incidenza del 21% tra tutte le denunce e del 60% tra i casi mortali nel periodo 2018-2022. A riguardo, consigliamo l'intera lettura del volume INAIL per un'analisi approfondita delle statistiche e delle considerazioni sul fenomeno: Gli infortuni sul lavoro in orario notturno in Italia.

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Riforma del Lavoro Sportivo: Sfide e Tutela della Sicurezza dei Lavoratori
01/08/2024
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Urbino, 29 luglio – I contributi pubblicati sulla rivista online "Diritto della sicurezza sul lavoro" dell'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino offrono spesso un'importante occasione per esaminare tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un focus su contesti meno noti o poco esplorati sia in conferenze che in documenti accessibili online. Un esempio recente è un articolo pubblicato nel primo numero del 2024 della rivista, intitolato "Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo", scritto da Angelo Delogu, ricercatore in Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con un contratto di ricerca finanziato in parte dall'Unione europea. Il saggio analizza la protezione della salute e sicurezza nel settore sportivo, alla luce della recente riforma del lavoro sportivo. Oltre a esaminare le norme rilevanti contenute nel D.Lgs. 36/2021, l'articolo discute l'adattamento delle regole generali sulla prevenzione a contesti sportivi specifici e le responsabilità connesse. Inoltre, si sofferma su altre disposizioni della riforma, tra cui quelle relative agli impianti sportivi e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e delle discriminazioni. Il contributo si focalizza su tre aspetti principali della riforma e delle relative misure di tutela: Introduzione alla riforma del lavoro sportivo: Il testo inizia con un quadro introduttivo, ricordando che il D.Lgs. 36/2021, modificato successivamente dal D.Lgs. 163/2022 e dall’art. 1 del D.Lgs. 120/2023, ha apportato una profonda revisione delle normative riguardanti enti sportivi professionistici e dilettantistici e i relativi rapporti di lavoro. La riforma è entrata in vigore inizialmente il 2 aprile 2021, ma è stata effettivamente applicata dal 1° luglio 2023. Un punto cruciale della riforma è stata l'abrogazione, dal 1° luglio 2023, della legge n. 91/1981 che regolava precedentemente la materia. La riforma è stata completata con l'emanazione di altri quattro decreti legislativi relativi a vari aspetti del settore sportivo, tra cui la sicurezza negli impianti sportivi e nelle discipline sportive invernali. Tutela della salute e sicurezza: Il testo sottolinea come la riforma attribuisca grande importanza alla protezione della salute e sicurezza dei lavoratori sportivi, materia precedentemente regolata in modo frammentario. Il D.Lgs. 36/2021 integra le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, richiamando l'obbligo di proteggere la salute dei partecipanti alle attività sportive, in particolare dei minori. Tuttavia, per molti aspetti cruciali, si applicano le norme generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, adattate al contesto sportivo. Problemi sollevati dalla riforma: Il contributo evidenzia due problematiche principali. In primo luogo, la disciplina del D.Lgs. 81/2008 è pensata per aziende di medie e grandi dimensioni, rendendola difficile da applicare a realtà sportive particolari. In secondo luogo, il rinvio alle normative generali, subordinato alla compatibilità con le specificità dello sport, può generare incertezze interpretative, soprattutto in materia penale. Viene sottolineata l'importanza di una normativa più chiara e dettagliata per garantire la protezione dei lavoratori in un settore di rilevanza costituzionale e comunitaria.

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Caldo Record: Nuove Regole per la Cassa Integrazione in Edilizia e Agricoltura nel 2024
23/07/2024
Caldo Record: Nuove Regole per la Cassa Integrazione in Edilizia e Agricoltura nel 2024

Provvedimenti per la Cassa Integrazione in Caso di Caldo Eccezionale nel 2024 Con l'aumento delle temperature e le ondate di calore anomale durante l'estate, i lavoratori all'aperto affrontano un rischio significativo legato al calore. Nel 2023, il Governo ha implementato misure straordinarie per mitigare questi rischi, che comprendono disidratazione, colpi di sole, vertigini, problemi dermatologici, alterazioni motorie e cognitive, lesioni varie, malattie infettive e stress termico. Questi provvedimenti sono stati estesi anche per il 2024. Inoltre, in cinque regioni - Puglia, Lazio, Toscana, Molise e Sicilia - è stata emanata un'ordinanza regionale che vieta le attività lavorative all'aperto nelle ore centrali della giornata, dalle 12.30 alle 16.00, fino al 31 agosto. Normativa e Condizioni La Legge 101/2024, che converte il Decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), prevede all'articolo 2, comma 2-bis, l'utilizzo della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2024 in risposta a emergenze climatiche. I datori di lavoro nei settori edilizio, agricolo e della lavorazione della pietra possono richiedere la CIGO in caso di condizioni meteorologiche avverse. È consigliato l'uso di software aggiornati per valutare adeguatamente il rischio legato al calore eccessivo, come lo stress termico. Criteri per la Concessione della CIGO La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) viene concessa quando la temperatura sul luogo di lavoro è di almeno 35°C o quando la temperatura percepita dal corpo umano supera i 35°C. Altri fattori rilevanti includono la specifica attività lavorativa e le condizioni operative. Indicazioni dell'INPS Il messaggio 2729 del 20 luglio 2023 dell'INPS fornisce le linee guida per la sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo. La CIGO può essere richiesta anche in base alla temperatura percepita, specialmente per attività svolte in aree non protette dal sole o con materiali sensibili al calore. Durata e Condizioni della CIGO Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, è prevista la sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo. I periodi di congedo non saranno conteggiati nel limite massimo annuale di 90 giorni e saranno considerati giorni lavorativi per il requisito delle 181 giornate lavorative effettive. L'INPS erogherà direttamente il trattamento, monitorando i costi per garantire il rispetto del limite di spesa. Benefici e Limiti di Spesa Per il 2024, sono stati stanziati 11 milioni di euro per i benefici legati ai periodi di congedo. Le aziende che hanno usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO possono presentare una nuova domanda solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. La durata complessiva della CIGO non può superare le 52 settimane in un biennio mobile. Le aziende non sono tenute a versare il contributo addizionale previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 per questi periodi di CIGO. Settori Interessati Le aziende dell'edilizia, le aziende di escavazione e lavorazione del materiale lapideo, e le imprese artigiane che operano in questi settori possono richiedere la CIGO in caso di caldo eccezionale. Anche i lavoratori agricoli a tempo indeterminato possono beneficiare della cassa integrazione giornaliera in caso di eventi climatici estremi nel periodo dal 13 luglio 2024 al 31 dicembre 2024. Lavori più a Rischio I settori più esposti al rischio di lavoro all'aperto con alte temperature sono edilizia, lavorazione del materiale lapideo, escavazioni e agricoltura.

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